Alcune categorie hanno tempo fino al 1° ottobre per presentare le domande che consentono di accedere al contributo dell'otto per mille

di Annamaria Villafrate - Chi ha titolo per presentare domanda per l'otto per mille e rientra nelle categorie fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali, quest'anno ha tempo fino al 1° di ottobre. I fondi raccolti, verranno destinati alle finalità previste dall'art. 2 del Dpr. 76/1998. Regole particolari per i fondi destinati alla conservazione dei beni culturali, che fino al 2025 saranno devoluti alle zone colpite dal terremoto del 2016. Non devono essere presentate invece le domande per destinare l'otto per mille agli interventi scolastici, sottoposti a un regime particolare. Chi deve presentare istanza si ricordi che deve allegare alla stessa tutta la documentazione richiesta dall'art. 3 comma 4 Dpr. 76/1998 e che all'inoltro può provvedere con raccomandata, PEC e altri strumenti telematici.

Scade il 1 ottobre 2018 il termine per fare domanda per l'otto per mille

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Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ricorda che il 1° di ottobre è il termine ultimo per presentare le istanze di accesso al contributo dell'otto per mille, relative alle categorie: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali.

Come viene utilizzato l'otto per mille per queste categorie?

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Stabilito il termine per fare domanda, come viene utilizzato l'otto per mille per queste categorie? La risposta è contenuta nell'art. 2 del Dpr. n. 76 del 1998.

  • "Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
  • Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, (meteorologici), di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
    22 gennaio 2004, n. 42 (e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222), danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.
  • Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi e' assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.
  • Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili (ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222) o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice."

In particolare, la quota dell'otto per mille delle dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2025 destinate alla categoria "Conservazione di beni culturali" verranno utilizzate per gli interventi di ricostruzione e restauro dei beni culturali lesionati o abbattuti dalle scosse di terremoto dell'agosto 2016 nei comuni elencati negli allegati 1, e 2 e 2-bis del dl 8/2017, convertito, con modifiche.

E gli interventi di edilizia scolastica?

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Per questa categoria, le istanze non devono essere presentate. L'art. 1, commi 160 e 172, della legge 107/2015 "Buona scuola" stabiliscono infatti che le risorse dell'otto per mille saranno impiegate per quegli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari dopo eventi eccezionali e imprevedibili, individuati di anno in anno con decreto del Ministro dell'istruzione. Insomma tutto verrà gestito direttamente dal Ministero.

Come si presenta la domanda per l'otto per mille?

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Chiariti i termini di presentazione della domanda e a come sarà utilizzato l'otto per mille, come si presenta l'istanza per accedere a queste risorse?

Anche in questo caso la risposta è contenuta nel Dpr. 76/1998 e precisamente all'art. 6, il quale dispone che la domanda deve essere redatta in carta da bollo e contenere i seguenti dati:

  • soggetto richiedente;
  • intervento da realizzare;
  • costo totale;
  • importo del contributo richiesto;
  • responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

Alla domanda si devono allegare i documenti necessari a comprovare i requisiti soggettivi, prevista dall'art. 3 comma 4, dei soggetti in essa indicati (secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A del decreto):

  • la dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto unito in copia;
  • la dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie;
  • dichiarazione del responsabile tecnico della gestione dell'intervento comprovante i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) art. 3 Dpr. 76/1998.

A chi si deve inoltrare la domanda?

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Come anticipato, le domande corredate dalla documentazione prevista dal Dpr. 76/1998 devono essere inoltrate a mezzo raccomandata o via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 settembre (che quest'anno cade di domenica).

La data del timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza o quella risultante dalla ricevuta del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio telematico fanno fede ai fini del rispetto dei termini. Le pubbliche amministrazioni devono rispettare quanto previsto dal sistema pubblico di connettività disciplinato dall'art 72 e seguenti del dlgs. n. 82/2015 per la corretta gestione di scambio di documenti informatici.

Vai alla guida L'otto per mille


Foto: 123rf.com
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