Al vaglio della Commissione Giustizia lo schema di decreto recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima

di Lucia Izzo - La "mediazione penale" potrebbe divenire presto una realtà consolidata concedendo di avvicinare la vittima al reo affinché si possa giungere a "riparare" la frattura generata dal reato. Lo si evince dallo schema di decreto legislativo (qui sotto allegato) che il Governo ha approvato in via preliminare il 22 febbraio scorso recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.


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Il provvedimento, attuativo della legge delega 103/2017, sarà sul tavolo della Commissione Giustizia il prossimo 6 settembre e, se otterrà un parere positivo, tornerà a Palazzo Chigi per la definitiva approvazione.


Lo schema di decreto segue la scia tracciata dai provvedimenti in tema di mediazione penale, tra cui la legge n. 67/2014, che aveva esteso l'istituto della "messa alla prova", previsto nell'ambito del processo minorile, anche ai reati commessi da adulti puniti con la pena edittale fino a 4 anni di reclusione sola o congiunta a pena pecuniaria.

Mediazione penale: gli obiettivi

La prospettiva da seguire è quella di una giustizia che mette in relazione rei, vittime e comunità, chiamati a partecipare attivamente, qualora vi acconsentano, nella gestione degli effetti distruttivi di un reato e nella cerca condivisa di un possibile accordo di riparazione.

L'obiettivo da perseguire è duplice: da un lato si intende valorizzare, anche nei procedimenti penale nei confronti di adulti, il ruolo della vittima attraverso l'istituto della mediazione per responsabilizzare il reo e dare voce alla sofferenza della parte lesa.

Dall'altro lato, l'esito positivo dell'accordo riparativo tra autore e vittima reato permetterebbe di definire anticipatamente l'iter processuale con riduzione delle pendenze a livello di carichi procedimenali e di riduzione dei costi connessi alle relative spese giudiziarie.

Si introdurrebbe nel nostro sistema, per la prima volta, un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o espressi attraverso un reato) che si avvale di metodi comunicativo-dialogici volti a promuovere l'incontro tra autore e vittima, la responsabilizzazione dell'autore di reato, la riparazione, ove possibile, delle conseguenze del fatto delittuoso.

Mediazione penale: come funzionerebbe la giustizia riparativa?

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di tre capi riguardanti, nell'ordine: le disposizioni generali, le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa e la descrizione dei singoli programmi di giustizia riparativa.


Oltre a fornire una definizione di giustizia riparativa, si consente l'accesso ai programmi per tutti i condannati e gli internati. Inoltre, il programma di giustizia riparativa potrà essere utilizzato anche per gestire i conflitti interni agli istituti penitenziari. Anche tutte le vittime, qualora lo richiedano, potranno partecipare a programmi di giustizia riparativa, a prescindere dal fatto che il condannato abbia già interamente scontato la pena.


Centrale, pertanto, appare l'elemento del "consenso" dei soggetti coinvolti, necessario per accedere ai programmi di giustizia riparativa, il quale dovrà essere "libero e informato" e prestato sempre per iscritto.


Pertanto, le parti che vi accedono dovranno essere dettagliatamente informate sul significato del programma, sulle modalità del suo svolgimento, sulle finalità e sugli esiti e dalla loro mancata accettazione non potranno derivare ricadute a livello sanzionatorio o di applicazione di benefici e sconti di pena.


Il consenso prestato porrà essere revocato in qualsiasi momento e verrà sempre garantita la natura confidenziale del programma grazie anche al divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalle partì nel contesto di giustizia riparativa e alla previsione secondo cui i mediatori non potranno deporre su quanto accaduto o dichiarato durante lo svolgimento del programma, nei limiti del fatto per cui si procede o per il quale è intervenuta condanna.


Ancora, particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei mediatori penali, ovvero coloro che realizzano i programmi di giustizia riparativa. Dovrà trattarsi figure professionali, particolarmente qualificati per esercitare il ruolo, in possesso di almeno una laurea universitaria triennale in vari settori e materie diverse (ad esempio quelle giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche) ovvero iscritti a un ordine o un albo professionale con specifica esperienza in relazione alle predette materie.

Giustizia riparativa: lo svolgimento dei programmi

I programmi tenderanno alla responsabilizzazione del reo, alla partecipazione della vittima al procedimento penale, evitando i rischi di vittimizzazione secondaria, e alla riparazione dell'offesa.



Dai lavori volti a predisporre lo schema di decreto si evince come i programmi di giustizia riparativa non potranno, in ogni caso, essere previsti come sanzione o condizione per l'accesso ai benefici. L'eventuale esito negativo del programma, infatti, non precluderà l'accesso a misure alternative o ai benefici penitenziari.


Neppure un esito positivo significherò automatico vantaggio: sarà la magistratura di sorveglianza competente, a cui viene comunicato l'esito del programma, a tenere conto delle modalità con le quali si è svolto e si è concluso il programma di giustizia riparativa ai fini della valutazione del percorso di reinserimento sociale del condannato.


Anche la vittima deve essere al corrente che il programma potrà (eventualmente) concludersi con un accordo di riparazione che, tuttavia, potrà avere un contenuto anche simbolico e non solo materiale: ad esempio, questo potrà comprendere scuse formali o anche attività socialmente utili. Riparazione e risarcimento, in pratica, rappresentano due diverse situazioni.


Inoltre, qualora l'esito del programma preveda un accordo riparativo, questo questo dovrà essere verificato dal mediatore nella sua attuazione al fine di prevenire il pericolo di ulteriore vittimizzazione, con il coinvolgimento dell'amministrazione della giustizia.


Schema di d.lgs. Giustizia Riparativa

Foto: 123rf.com
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