Chiunque realizzi un progetto (o parte di esso) senza valutazione di impatto ambientale, rischia una sanzione amministrativa che va dai 35.000 ai 100.000 euro

di Gabriella Lax - Attivi e operativi i formati standard per i verbali di accertamento delle sanzioni relative alla "Via", la valutazione di impatto ambientale.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizzi un progetto (o parte di esso) senza valutazione di impatto ambientale, rischia una sanzione amministrativa che va dai 35.000 ai 100.000 euro. Ricordiamo che la Via è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente che ha l'obiettivo di individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.

Senza "Via": sanzioni fino a 100mila euro

Le disposizioni sono stabilite in un decreto del ministero dell'ambiente del 28 marzo scorso (il n. 94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2018 n. 184, sotto allegato), che regolamenta i contenuti e le forme dei verbali per l'irrogazione di sanzioni in materia di Via.

Cosa succede in caso di infrazioni? Spetterà all'autorità competente procedere in base alla gravità delle infrazioni: la stessa potrà fare diffida assegnando un termine entro cui devono essere eliminate le inosservanze; oppure, insieme alla diffida stabilire la sospensione dell'attività, per un tempo determinato, nel caso il rischio di impatti ambientali negativi; infine potrà procedere alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Via, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida.

La notifica del verbale va fatta direttamente al trasgressore, obbligato in solido. Il verbale potrà essere consegnato a mano o mediante servizio postale, ufficiale giudiziario o altro notificatore o Pec, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto. Ma tutto con preavviso che l'invio del verbale avverrà mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite Pec.

I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica dell'atto, potranno far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorità competente e chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità che, per i progetti di competenza statale è il prefetto competente per territorio; per gli altri progetti invece sarà l'ufficio regionale o provinciale. Ovviamente, l'accertatore dovrà indicare qual è l'autorità a cui rivolgersi ed evidenziare l'importo minimo e massimo della sanzione prevista. L'autorità dovrà emettere l'ordinanza di ingiunzione, contenente l'importo esatto della multa, che andrà pagato dal trasgressore con le modalità indicate nel medesimo atto. La legge esclude ogni possibilità di estinzione del dovuto tramite pagamento in forma ridotta.

Decreto Ministero Ambiente 28 marzo 2018

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