Per il CNF è scorretto offrire assistenza gratuita alla detenuta protagonista di una vicenda dal clamore mediatico trascurando e superando i colleghi designati difensori

di Lucia Izzo - Commette un illecito deontologico l'avvocato che, trascurando e superando i colleghi designati difensori, si rivolga a una detenuta sulla quale sussisteva una certa attenzione mediatica per offrirle assistenza gratuita nell'eventuale processo di revisione allo scopo di accrescere la propria popolarità.


Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 69/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato al quale il COA di Roma aveva disposto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di quattro mesi


Il legale era incolpato, tra l'altro di aver inviato a una detenuta, sulla quale sussisteva una certa attenzione mediatica, un'offerta di difesa gratuita nell'eventuale processo di revisione, dichiarandosi "sensibile alla vicenda e di credere in lei".

In tal modo, per il competente COA, questi aveva violato sia il dovere di colleganza nei confronti dei difensori di fiducia della detenuta, nonché in particolare gli artt. 19 e 22 del Codice Deontologico Forense, compromettendo così il prestigio dell'Ordine Forense.

Innanzi al CNF, invece, il ricorrente si difende sostenendo di aver assunto tale iniziativa esclusivamente per motivi umanitari e di aver formalizzato le proprie scuse, avendo chiarito l'equivoco con gli avvocati.

Avvocati: scorretto offrire difesa gratuita per popolarità superando i colleghi già designati

Nonostante i giudici accolgano in parte alcune sue doglianze riguardanti altri capi di imputazione, sul punto viene ribadito il disvalore della condotta dell'avvocato che, trascurando e superando i colleghi designati quali difensori, si rivolga a un terzo prospettando interventi forse risolutivi a carattere gratuito.

Con tale atteggiamento, l'avvocato ha gettato sostanzialmente un'ombra sull'operato degli altri avvocati senza aver ricevuto alcun mandato in proposito, ma, anzi, sollecitandolo e in assenza dei relativi presupposti.

Si realizza, chiarisce il CNF, un'indebita intrusione con sostanziali intenti denigratori in una pratica altrui che si risolve in un tentativo di acquisizione di clientela attraverso l'offerta di una prestazione ad un determinato soggetto.

L'antinomia di un tale comportamento non può essere sottovalutata anche per i suoi effetti sul piano dell'immagine di una categoria i cui componenti paiono contendersi occasioni di visibilità se non di lavoro.

CNF, sent. n. 69/2018

Foto: 123rf.com
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