Il prossimo 9 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 recante "Attuazione della
direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale" pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo scorso.
Il provvedimento stabilisce che gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore e che tale diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
Il Decreto attua la direttiva 2001/84 in materia di "diritto di seguito", ovvero del diritto di un autore di opera d'arte figurativa, compresi i manoscritti, a percepire un compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell'opera, fruendo così del relativo plusvalore, per la necessaria omogeneizzazione della disciplina riservata a tale diritto nei singoli Stati. Il "diritto di seguito" viene, infatti, riconosciuto a tutti i cittadini dei Paesi membri della UE, nonché agli extracomunitari a condizione di reciprocità.
Infine, si segnala che il decreto, riconosce alla Società Italiana Autori ed Editori il diritto di richiedere al professionista intervenuto nella vendita, e per un periodo di tre anni successivo alla vendita stessa, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi, compresa l'esibizione della documentazione relativa.
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