Se non sussistono controindicazioni, né generiche né derivanti dalla situazione propria ed effettiva del vaccinando, il medico non risponde delle complicanze rare del vaccino

di Valeria Zeppilli - Il medico che ha proceduto alla vaccinazione obbligatoria di un bambino non può essere chiamato a rispondere delle eventuali complicanze rare che possono successivamente insorgere.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 20727/2018 (qui sotto allegata), ha ratificato, respingendo per varie ragioni tutti i motivi proposti avverso essa, la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino aveva escluso che potesse essere addebitato al medico lo sviluppo di un'encefalopatia da parte di un minore in conseguenza della vaccinazione antipertussica praticatagli nel 1992.

Nessuna controindicazione clinicamente evidente

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno affermato di non poter tornare sull'accertamento in fatto della sussistenza della colpa e dell'efficienza causale delle condotte, che è di pertinenza esclusiva del giudice del merito. Restano quindi ferme le conclusioni fatte da quest'ultimo.

La Corte d'appello, in particolare, aveva innanzitutto accertato la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione antipertussica praticata nel 1992 e il successivo sviluppo di un'encefalopatia a carico del minore. Allo stesso tempo, però, aveva anche accertato che in capo al sanitario che aveva proceduto alla vaccinazione obbligatoria non esisteva alcuna responsabilità, non essendo evidente clinicamente alcuna controindicazione alla stessa né sussistendo alcun elemento di sospetto circa una predisposizione del minore alla reazione.

In sostanza, la complicanza neurologica non era ragionevolmente prevedibile: si trattava di un evento documentato ma estremamente raro per il quale il medico non poteva quindi essere chiamato a rispondere.

Ulteriori vaccinazioni

Il sanitario non è incorso in responsabilità neanche per le ulteriori vaccinazioni somministrate, essendo da escludere che le stesse, nel caso di specie, abbiano potuto causare un aggravamento dell'encefalopatia.

Egli ha sempre agito nel "positivo rispetto delle indicazioni … e in un contesto di insussistenza di controindicazioni non solo generiche, ma anche alla situazione propria ed effettiva del vaccinando". Nulla, pertanto, può essergli addebitato.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 20727/2018
Valeria Zeppilli

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