Il contribuente che a causa di errori o incoerenze tra la precompilata e la definitiva è a credito per più di 4000 euro è rimborsato dall'Agenzia con vaglia

di Annamaria Villafrate - I dipendenti ricevono l'eventuale rimborso derivante dalla dichiarazione dei redditi modello 730 nella busta paga di luglio mentre i pensionati dai mesi di agosto e settembre. Non sempre però il rimborso avviene in questo modo. L'Agenzia delle Entrate infatti provvede direttamente al rimborso del contribuente quando, rilevate modifiche alla dichiarazione, rispetto alla precompilata procede a determinati controlli preventivi e risulta, tra l'altro un credito superiore a 4000 euro. Crediti così alti possono essere il frutto di oneri deducibili non conteggiati o di imposte pagate in eccedenza. Dal 7 maggio di quest'anno però, con la compilazione assistita, il contribuente che apporta delle modifiche alla precompilata non è soggetto a controlli sui dati non modificati.

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Rimborso crediti da parte dei sostituti d'imposta

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Qualora un dipendente, in virtù della propria dichiarazione dei redditi con modello 730 risulti a credito ha diritto al rimborso dell'importo relativo direttamente nella busta paga di luglio, mentre i pensionati a partire dai mesi di agosto e settembre. Detto questo, chi non ha un sostituto d'imposta come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, se risulta risultare a credito, viene rimborsato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo però non è l'unico caso in cui è l'Agenzia a provvedere al rimborso.

Modello 730: casi di rimborso dell'Agenzia delle Entrate

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Il comma 3-bis dell'art. 5 del dlgs n. 175/2014 prevede infatti che: Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi." Insomma il rimborso delle somme a credito da parte dell'Agenzia delle Entrate può verificarsi anche dopo i controlli preventivi. Vediamo quando si possono effettuare.

Controlli preventivi: quando avvengono?

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Dalla lettura dell'art. 5 comma 3 bis del dlgs n. 175/2014 emerge che i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate avvengono quando si riscontrano nel modello inviato:

  • "modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta;
  • e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 127084/2018 (sotto allegato);
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro."

Eseguiti i controlli entro 4 mesi dall'invio della dichiarazione (o dalla data della trasmissione, se successiva) e verificata la sussistenza del diritto al rimborso per la sussistenza di una delle situazioni previste dal comma 3bis dell'art. 5, l'Agenzia delle entrate lo erogherà, non oltre il sesto mese successivo dalla presentazione della dichiarazione, direttamente sul conto del contribuente o con vaglia della Banca d'Italia.

In quali casi il rimborso può superare i 4.000 euro?

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I casi in cui è possibile avere diritto ad un rimborso superiore a 4000 euro si verificano, ad esempio, quando non sono stati presi in considerazione importi deducibili o la detraibili, come l'assegno al coniuge, i contributi degli addetti ai servizi domestici, le erogazioni liberali, i contributi previdenziali complementari o le eccedenze di imposta di precedenti dichiarazioni.

Con la compilazione assistita la precompilata sfugge ai controlli

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Come riporta il sito dell'Agenzia delle Entrate però a partire dal 7 maggio 2018 "chi presenta la dichiarazione precompilata direttamente all'Agenzia delle Entrate potrà, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica, compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. In particolare, il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730 potrà inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) oppure modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi." Il contribuente che si avvale della compilazione assistita, non sarà sottoposto ai controlli preventivi dell'Agenzia, se non in relazione ai dati aggiunti o rettificati dal contribuente. "Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati."

Vuoi saperne di più? Allora leggi anche: 730: quando arrivano i rimborsi?

Provvedimento del 25.06.2018 prot. n. 127084

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