Per la Cassazione entra in gioco l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. a causa di un evento imprevedibile

di Lucia Izzo - Il cliente che ha acquistato un pacchetto turistico "all inclusive" da un tour operator e che, a causa del sopraggiungere di un'improvvisa patologia, non è più in grado di partire, potrà ottenere la restituzione della somma pagata in quanto entra in gioco l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del codice civile.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18047/2018 (qui sotto allegata) con cui ha definitivamente respinto il ricorso di un tour operator nei confronti del quale era stata disposta dai giudici di merito la restituzione della somma a una coppia di clienti.


Questi avevano acquistato presso la società un pacchetto turistico "all inclusive" ma in seguito erano stati costretti a rinunciarvi a causa della grave ed improvvisa malattia che aveva colpito uno dei due.


In Cassazione, la società rileva che la mancata partecipazione al viaggio non era dipesa da fatti relativi all'esercizio dell'attività imprenditoriale, ma ad un impedimento soggettivo del fruitore della prestazione. Ciò, pertanto, non avrebbe potuto secondo la ricorrente comportare un effetto completamente liberatorio/risolutorio in suo favore.


Per gli Ermellini, invece, il giudice a quo ha correttamente inquadrando la fattispecie in esame nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.


Al proposito, i giudici di legittimità hanno già avuto modo di chiarire l'importanza della causa in concreto, intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato.


La causa in concreto, così interpretata, conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (cfr. Cass. 8100/2013 e Cass. 12069/2017).

Pacchetto turistico: rimborso a causa del grave impedimento

Nel caso in esame, il giudice a quo, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all'acquisto del pacchetto turistico, ha dato forma al concetto di "causa concreta del contratto" attinente all'aspetto della funzione economico - sociale del negozio giuridico posto in essere.


Valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, ha dunque correttamente applicato il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all'art. 1463 c.c risulta perfettamente compatibile, con riferimento a tutti i contraenti.


Inoltre, soggiunge la Corte, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.


Privi di pregio sono i rilievi della società ricorrente che lamenta "uno sbilanciamento del sinallagma contrattuale" e il "trasferimento del rischio dell'evento accidentale a totale carico del tour operator", con conseguente costituzione di una sorta di responsabilità oggettiva.


L'art. 1463 c.c, spiegano i giudici, assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità.


Inconferente appare anche il rilievo circa la mancata stipula, da parte dei contraenti, della polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili come quello in esame. All'epoca in cui il pacchetto venne acquistato, infatti, tale possibilità costituiva una mera facoltà sia per il cliente che per l'operatore turistico.



Cass., III civ., ord. n. 18047/2018

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