di Lucia Izzo - Se l'avvocato era già iscritto all'albo di un Ordine forense prima di trasferirsi ad altro Ordine, questi sarà comunque tenuto a pagare la quota associativa annuale a quest'ultimo, nonostante l'avesse già versata presso l'ordine di provenienza.
Infatti, la quota associativa ha natura di tassa ed è dovuta dall'avvocato per il solo fatto di essere iscritto all'Albo. È quanto si desume dalla risposta fornita dal Consiglio nazionale forense, nel parere del 18 aprile 2018, n. 18, al quesito posto alla sua attenzione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
In particolare, il COA partenopea aveva chiesto se l'Avvocato che nel corso dell'anno chiede l'iscrizione all'Ordine degli avvocati, e provenga da altro Ordine, sia tenuto o meno al pagamento della quota associativa annuale al momento della richiesta di iscrizione al nuovo Ordine, nonostante abbia già pagato la quota all'Ordine di provenienza.
Il CNF rammenta come ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale forense (n. 247/2012) il Consiglio è autorizzato a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributo straordinario da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro.
Ancora, il COA è autorizzato a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. E l'obbligo di versamento dei suddetti contributi, spiega il Consiglio, deriva proprio dall'iscrizione nell'albo, registro o elenco.
Se l'avvocato cambia ordine paga due volte la quota associativa
Pertanto, conclude il CNF, l'eventuale precedente iscrizione dell'avvocato in albi di altri ordini forensi è del tutto irrilevante ai fini di cui al quesito e non può costituire motivo di esclusione del professionista dall'obbligo suddetto.
Tale conclusione è avvalorata dal richiamo a un precedente parere, n. 67/2016, in cui era stato il COA di Nocera Inferiore a chiedere se, in caso di trasferimento presso altro ordine forense, la quota di iscrizione all'Ordine fosse dovuta ad entrambi gli Ordini o solo a quello di provenienza
Anche in tale occasione il CNF aveva rammentato la natura di tassa di tale contributo, come stabilito dall'ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto.
Ne consegue che il pagamento della quota associativa è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo. Pertanto, qualora un iscritto si trasferisca da un ordine forense ad un altro nel corso dell'anno solare, egli sarà tenuto al pagamento della quota associativa nei confronti di entrambi.
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