I condomini che anticipano le spese per la manutenzione dei beni comuni non hanno diritto ad alcun rimborso, neppure a titolo di indebito arricchimento, se i lavori non sono urgenti

Avv. Paolo Accoti - Accertata la non urgenza dei lavori edili fatti eseguire sulle parti comuni dal singolo condomino, questi non avrà diritto ad alcun rimborso, neppure a titolo di arricchimento senza causa che, come è noto, è una azione giudiziaria residuale esperibile solo quando non si hanno a disposizione altre azione tipiche per far valere in giudizio il proprio diritto.

Diversamente opinando, si aggirerebbe il divieto posto dall'art. 1134 Cc, e si ammetterebbe l'iniziativa gestoria del singolo condominio, pur in assenza dei presupposti di legge, vale a dire l'urgenza nella realizzazione dei lavori sui beni comuni.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 17027, pubblicata in data 28 giugno 2018.

I giudizi di merito

Alcuni proprietari degli appartamenti posti all'ultimo piano, in un fabbricato di maggior consistenza, a seguito dei danni subiti a cagione del cattivo stato di manutenzione della copertura, incaricavano un tecnico affinché predisponesse il computo metrico dei lavori di rifacimento della copertura.

Questi, previa convocazione dei proprietari, alcuni dei quali manifestavano la loro contrarietà alla realizzazione delle opere di manutenzione, portava a termine l'incarico ricevuto.

Ciò posto, alcuni proprietari degli appartamenti siti all'ultimo piano dello stabile, interessati ai predetti fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche, stante l'asserita gravità in cui versava la copertura, decidevano di dare esecuzione agli anzidetti, anticipando i relativi costi.

In mancanza di rimborso gli stessi evocavano in giudizio i proprietari inadempienti per sentirli condannare a rimborsare le spese di propria spettanza e che gli attori avevano anticipato per l'esecuzione dei lavori.

Si costituivano in giudizio i proprietari asseritamente obbligati al rimborso, evidenziando la non urgenza dei lavori che, conseguentemente, andavano deliberati preventivamente dall'assemblea in virtù dell'art. 1334 Cc.

Il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda atteso che, dalla esperita consulenza tecnica d'ufficio, era emerso che i lavori edili per la manutenzione della copertura del fabbricato condominiale non rivestivano carattere d'urgenza.

La Corte d'Appello di Brescia, tuttavia, investita dal gravame, accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della impugnata sentenza condannava gli originari convenuti a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cc, al pagamento della quota parte di spese anticipate in favore degli stessi.

Propongono ricorso per cassazione i proprietari soccombenti deducendo la violazione degli artt. 1134, 2041 e 2042 Cc, propongono ricorso incidentale le parti vittoriose.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione evidenzia come il Giudice d'appello, pur avendo ritenuto la non ripetibilità delle somme anticipate, in mancanza del requisito dell'urgenza dei lavori realizzati, tuttavia, ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese a titolo di arricchimento senza causa.

La stessa, ricorda <<il carattere di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa postula che l'attore ex ante non abbia a disposizione altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito>>, evenienza non riscontrabile nel caso di specie, atteso che i condòmini avrebbero avuto a disposizione il rimedio di cui all'art. 1134 Cc, ricorrendone i presupposti.

Nel caso concreto, stante l'esperibilità di un rimedio tipico quale appunto l'azione prevista dall'art. 1134 Cc e, tuttavia, l'assenza dei presupposti per invocare correttamente tale norma, ritiene che la domanda subordinata dell'indennizzo per arricchimento senza causa <<non può rappresentare uno strumento per aggirare divieti di rimborsi o di indennizzi posti dalla legge; mentre, nel caso di specie (nel quale le opere sono state ritenute non urgenti), opinando diversamente, si finirebbe con l'ammettere l'iniziativa non autorizzata del singolo condomino nell'amministrazione del Condominio.>>.

La massima

Conseguentemente, nell'accogliere il ricorso ribadisce il principio per cui <<al condomino - al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza (richiesto dall'art. 1134 c.c.) - non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa: sia perché detta azione non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposto; sia perché - nel caso in cui la spesa, per quanto non urgente, sia necessaria - il condomino interessato ha facoltà di agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 (con ricorso all'autorità giudiziaria), con conseguente inesperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto del carattere della sussidiarietà.>>.

La sentenza impugnata, pertanto, viene annullata senza rinvio, con compensazione delle spese dei diversi gradi di giudizio.

Cass. civ. Sez. III, 28.06.2018, n. 17027
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