Il Tribunale di Verbania si pronuncia sul dato offensivo del bene ambientale con la sentenza 68/2018

Avv. Francesca Servadei - Con la sentenza 21 febbraio 2018 , numero 68, presso le aule del tribunale di Verbania, si è svolto un processo avente ad oggetto i reati ambientali.

È d'obbligo premettere che la Corte Costituzionale con sentenza 78/2007 ha dato luce al significato di ambiente riconducendolo al bene giuridico tutti quegli elementi strettamente connessi all'ambiente in senso lato.

In tale sede si affronta il reato di cui all'articolo 452-bis (rubricato Inquinamento ambientale) ove rilevante è stata la pronuncia dei giudici di merito.

Tutela costituzionale ambiente

È lecito affermare che l'ambiente è un bene non da sottovalutare dal momento che la Carta Costituzionale lo tutela ai sensi dell'articolo 9 ove si legge che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" e "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Reato inquinamento

Nella vicenda di specie, la pubblica accusa contestava agli imputati l'utilizzo di una tubazione abusiva al fine di sversare in un rio rifiuti organici nelle vicinanze di esercizi commerciali, provocando in tal modo un danno idrico e determinando un'alterazione del colore dell'acqua ed anche la morte di diciannove esemplari di spinarello. Nello specifico gli imputati avrebbero manomesso la tubazione per circa 2000 metri causando un significativo danno consistente nel superamento del limite di concentrazione di COD (domanda chimica di ossigeno)e conseguentemente nella moria di numerosi esemplari di fauna ittica.

Veniva incaricata l'ARPA al fine di analizzare l'acqua del corso e dalle analisi risultava superato di poco il tasso di inquinamento al fine di non far ricadere la fattispecie nell'articolo 452 bis del Codice Penale. Il Tribunale di Verbania ha asserito, quindi, che il reato di inquinamento ambientale si consuma nel caso in cui vi è una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, pertanto non avuto tale riscontro per i giudici di primo grado, rifacendosi ad un orientamento della Suprema Corte di Cassazione per la quale i detti aggettivi rilevano una concreta offensività di fatto dell'inquinamento (cfr. Cassazione III Sezione Penale n. 46170/2016 e n. 15865/2017) il reato non è commesso. Per tali motivi il Tribunale dichiara non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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