Per il TAR Puglia una bocciatura motivata dalle sole assenze può compromettere lo sviluppo dell'alunno che ha voti sufficienti per passare l'anno

di Lucia Izzo - No alla bocciatura motivata solo dalle troppe assenze laddove l'alunno possa essere comunque in qualche modo valutato dai professori. Infatti, la presenza scolastica deve essere considerata un mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno e se questi, nonostante le numerose assenze, non evidenzi problemi sul piano del profitto, tale presupposto non andrà interpretato con eccessiva severità.


Lo ha stabilito il TAR di Lecce nella sentenza n. 899/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso della madre di un ragazzino delle scuole medie che non era stato ammesso alla frequenza per l'anno scolastico successivo.


In particolare, l'impugnato il "Documento di Valutazione" aveva rilevato ben 335 ore di assenza del ragazzo, mentre le ore di frequenza erano in totale 685 ovvero un numero complessivamente inferiore ai tre quarti del monte orario curriculare previsto dagli ordinamenti.


I docenti avevano dunque ritenuto non valido l'anno scolastico, non essendo possibile scrutinare l'alunno ai sensi dell'art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009.


La madre, invece, sostiene che nonostante le assenze al Collegio dei docenti residui la possibilità di procedere comunque alla fase valutativa dell'alunno. Ancora, evidenzia come la scuola non avesse mai comunicato alla famiglia che l'alunno aveva superato il limite delle assenze e soggiunge come il figlio avesse, invece, effettuato prove scritte e orali in tutte le materie.


Richiamando la disciplina in materia, i giudici amministrativi rammentano come l'art. 14 del d.P.R. cit. consenta di derogare al limite minimo di presenza in caso di "assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Niente bocciatura per le troppe assenze se non è impedita la valutazione dell'alunno

Nel caso in esame, sottolinea il TAR, non sussistono elementi da cui possa desumersi che le assenze dell'alunno abbiano influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evince che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.

Il Collegio ritiene di dar seguito a quella giurisprudenza secondo la quale "la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno, ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità".

Infatti, si ritiene che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva.

In sostanza, far ripetere l'anno scolastico a un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti e a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n.. 220)


Nel caso in esame, quindi, l'ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione.

TAR Lecce, sentenza n. 899/2018

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