L'Agenzia delle Entrate rende nota la variazione dei codici tributo per versare le sanzioni con la remissione in bonis

di Redazione - Dall'11 giugno, per il pagamento delle sanzioni relative alla remissione in bonis, vanno utilizzati i nuovi codici tributo 8114 e 8115 nel modello F24 Elide. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E dell'1 giugno 2018 (sotto allegata).

Remissione in bonis con F24 Elide

L'Agenzia precisa inoltre che i suddetti codici tributo vanno utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (ossia F24 ELIDE).

Nello specifico, i codici tributo istituiti sono i seguenti:

- 8114 denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS";

- 8115 denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille".

Come compilare il modello

Ai fini della compilazione del modello, le Entrate spiegano che:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", vanno indicati nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;

- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", vanno indicati nel campo "tipo", la lettera "R"; nel campo "elementi identificativi", nessun valore; nel campo "codice", il codice tributo; nel campo "anno di riferimento", infine, l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "AAAA").

Agenzia Entrate risoluzione 42/E/2018

Foto: 123rf.com
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