Per la Cassazione, una volta riconosciuta la tenuità ex art. 131-bis c.p. per il furto di prodotti agricoli, non può escludersi la stessa per il porto di coltelli destinati alla sottrazione degli stessi. Si tratta del frutto di un'unica spinta criminosa

di Marina Crisafi - Se viene ritenuto non punibile il furto di cipolle, altrettanto deve esserlo il porto di coltelli usati per sradicarle dal terreno. È questo, sostanzialmente, il ragionamento seguito dalla Cassazione, nella sentenza n. 22016/2018 (sotto allegata), nell'applicare la causa di non punibilità del fatto nei confronti di due uomini ritenuti colpevoli del reato di porto di strumenti idonei all'offesa e condannati al pagamento di 800 euro di multa ciascuno.

Gli imputati lamentavano di fronte al Palazzaccio che il giudice dopo avere riconosciuto la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione al reato di furto di ortaggi, consumato nottetempo in un terreno agricolo, li aveva condannati per il reato di porto fuori dell'abitazione di alcuni coltelli, i quali tuttavia erano serviti proprio per sradicare le cipolle dal terreno! Chiedevano quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

Il Collegio dà loro ragione.

Il giudice premettono da piazza Cavour, "del tutto illogicamente ha riconosciuto la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. per la ipotesi delittuosa, pluriaggravata (furto di prodotti agricoli coltivali in un fondo) ma al contempo l'ha esclusa per l'ipotesi contravvenzionale che, per stessa previsione del capo B) di imputazione era legata da nesso teleologico e strumentale con il reato di furto".

Invero, il giudicante "ha correttamente rappresentato la minima riprovevolezza connessa anche all'ipotesi contravvenzionale, laddove ha riconosciuto che la destinazione degli oggetti idonei all'offesa era stata quella della sottrazione degli ortaggi, che il fatto era di lieve entità, che i prevenuti, anche per i loro trascorsi erano meritevoli di circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici" proseguono dalla quarta sezione penale della S.C.

Le condotte, va quindi considerato, "risultano sostanzialmente realizzate nello stesso contesto temporale e costituiscono il frutto di un'unica spinta criminosa che ha dato luogo al reato di furto accompagnato dai mezzi necessari per estrarre i frutti dal terreno".

Per cui la sentenza va annullata senza rinvio pronunciando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. anche in relazione all'ipotesi criminosa in oggetto.

Cassazione sentenza n. 22016/2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: