Per il Tribunale di Bologna, una volta che il bambino è stato consegnato ai genitori anche se l'incidente è avvenuto ancora all'interno dell'istituto scolastico non vi è responsabilità dell'insegnante
Studente ferito ancora all'interno dell'istituto scolastico, ma già consegnato ai legittimi genitori? Di chi è la responsabilità? Sul punto, si è espresso il tribunale di Bologna con l'interessante sentenza n. 20110/2018.

La vicenda

Nella vicenda, i genitori di un minore citano in giudizio un istituto scolastico al fine di chiedere il risarcimento del danno.

In particolare, i ricorrenti dichiarano che mentre loro figlio stava uscendo da scuola accompagnato da una maestra, ancora all'interno dell'ufficio scolastico, veniva urtato con violenza da un altro studente, già consegnato ai legittimi genitori, che gli procurava un grave trauma cranico.

Controparte, d'altro canto, eccepiva la carenza del presupposto dell'obbligo di vigilanza al momento del fatto, nonché l' imprevedibilità dell'evento, in quanto il minore era stato urtato da un alunno già affidato alla custodia del proprio genitore.

Prima di entrare nel merito della questione, vi sono due questioni che si possono affermare con debita certezza:

- Il fatto è avvenuto così come descritto, non essendoci alcuna contestazione di controparte;

- La responsabilità di cui si discute è quella contrattuale, derivante dagli obblighi incombenti sull'istituto alla firma del contratto d'iscrizione, con onere della prova a favore del creditore che dovrà sic et sempliciter dimostrare come l'evento dannoso derivi dal rapporto esistente.

Ora la questione spinosa.

La responsabilità dell'istituto scolastico e degli insegnanti

Il divieto di circolare in bicicletta, nel luogo oggetto dell'incidente, esonera o non esonera da responsabilità l'istituto scolastico? Nient'affatto.

Tuttavia, la questione è diversa da quella prospettata da parte attrice.

L'insegnante che consegni l'alunno al genitore è esonerato da ogni responsabilità per condotte illecite commesse dall'alunno di cui, al contrario, dovrà rispondere chi ha preso in custodia il minore, ossia il suo genitore o chi per lui.

E' chiaro che tale responsabilità, che pende come una spada di Damocle sul capo degli insegnanti, non possa spingersi fino all'assurdo di una vigilanza oltre la consegna al legittimo genitore; è ben ricordare che il dovere di vigilanza per antonomasia pende sul genitore.

Valutati i fatti, pare che l'investimento di cui si discute sia un fatto del tutto imprevedibile, al di fuori della sfera di vigilanza dell'insegnante.

E' palese come a seguito di precise indicazioni date a un adulto circa la condotta che deve tenere il proprio figlio, l'istituto scolastico deve poter fare affidamento a che il genitore le faccia effettivamente rispettare. In caso contrario sarà il genitore che ha già ricevuto in custodia il minore a dover rispondere di eventuali condotte illecite commesse dal figlio.

Il giudice non può che riconoscere che nulla sia dovuto per l'incidente occorso al minore.

Dott. Michel Simion

Giuridica.net

Scarica la sentenza n. 20110/2018 del Tribunale di Bologna


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