Per la Suprema Corte può configurarsi il delitto di maltrattamenti in famiglia se i figli sono costretti ad assistere a feroci litigi e brutali scontri tra i genitori

di Lucia Izzo - Feroci litigi e brutali scontri tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche e dinanzi ai figli minori, costretti ad assistere alle violenze, fisiche e morali, possono integrare il reato di maltrattamenti in famiglia.


La c.d. violenza assistita di cui i bambini sono vittime può comportare gravi ripercussioni negative nella loro crescita morale e sociale: trattandosi di un maltrattamento non avente relazione diretta, ma solo indiretta, tra il comportamento dell'agente e la vittima, sarà necessaria una prova rigorosa che l'agire (in ipotesi) illecito, sia connotato dalla c.d. abitualità e sia idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dall'incriminazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella sentenza n. 18833/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna imputata e condannata in concorso con il convivente per maltrattamenti in famiglia in danno dei loro due figli minori.

La vicenda

In particolare, per i giudici di merito, i maltrattamenti sarebbero consistiti nell'aver costretto i figli minori a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione derivante dal fatto di aver assistito, quali spettatori passivi, "alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità realizzate nell'ambito del rapporto di convivenza" tra i genitori, realizzatesi "mediante ripetuti episodi di aggressività fisica e psicologica, con condotte vessatorie e continui litigi, minacce e danneggiamenti di suppellettili, loro violente liti".


Per la Corte d'Appello, anche se le violenze e i soprusi non avevano mai investito direttamente i bambini, questi dovevano considerarsi vittime di "violenza assistita", poiché costretti ad assistere passivamente alle feroci dispute.

E ciò nonostante il consulente tecnico del P.M. avesse verificato l'assenza nei piccoli di segnali di disagio familiare, circostanza per i giudici spiegabile con il periodo relativamente breve oggetto delle condotte contestate e con il fatto che "talune forme di imbarazzo" potrebbero non essere state percepite dal consulente.


In Cassazione, la donna contesta proprio la configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. nel caso, come quello in esame, in cui la condotta ipoteticamente maltrattante non si è tradotta in comportamenti vessatori (fisici e/o psicologici) rivolti direttamente verso la vittima (nel caso de quo i figli minori), ma si sia sostanziata nel solo farla assistere, quale spettatore passivo, alle condotte violente e offensive attuate nei confronti di altra persona.

Maltrattamenti in famiglia: quando si configura il reato?

La Cassazione ricostruisce il profilo del reato di maltrattamenti in famiglia a partire dal bene giuridico protetto (tutela della famiglia e difesa dell'incolumità fisica e psichica dei suoi componenti) e rammenta come l'incriminazione comprenda tutti i soggetti che fanno parte della sfera familiare e rischiano un pregiudizio alla propria integrità psico-fisica a cagione dei comportamenti aggressivi maturati in detto contesto.


Nei maltrattamenti possono rientrare, spiegano gli Ermellini, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, potendo il reato essere difatti integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato.


L'ampiezza dei confini della materialità del reato è "controbilanciata" dalla duplice prescrizione che, da un lato, le condotte vessatorie siano state reiterate nel tempo (id est che sussista la c.d. abitualità) anche per un lasso limitato; dall'altro lato, che l'agire criminoso sia connotato da idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, e cioè che abbia cagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima.

Maltrattamenti quando i genitori litigano davanti ai figli

Per i giudici non vi è dubbio che il delitto di maltrattamenti possa configurarsi anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita.


La condotta di chi costringa il minore, suo malgrado, a presenziare (quale mero testimone) alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata.


D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica, spiega la Cassazione, che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili e inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.


Ovviamente, in tal caso, essendo il maltrattamento fondato da una relazione solo indiretta tra il comportamento dell'agente e la vittima, sarà necessaria una prova rigorosa che l'illecito abbia cagionato, secondo un rapporto di causa-effetto, uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi.


Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'Appello si è limitata a riprendere le conclusione del consulente tecnico, senza aver verificato se effettivamente il rapporto estremamente conflittuale esistente fra i genitori, cui i figli erano costretti loro malgrado ad assistere, avesse avuto valenza maltrattante e tale da produrre la condizione di afflizione che connota il delitto.


La sentenza deve dunque essere annullata per difetto di motivazione, ma, poiché il reato risulta medio tempore estinto per prescrizione, non è necessario alcun rinvio.

Cass., VI pen., sent. n. 18833/2018

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