Per la Suprema Corte non possono essere trascritti i matrimoni celebrati all'estero tra un cittadino italiano e uno straniero, ma la tutela è assicurata dalla presenza delle unioni civili introdotte dalla legge Cirinnà

di Gabriella Lax - C'è il diniego da parte della Corte di Cassazione alla trascrizione in Italia di nozze gay contratte all'estero. Nel nostro Paese la tutela ai matrimoni "same sex", di soggetti dello stesso sesso, è assicurata dalle unioni civili, entrate in vigore già dal 2016. Dunque, per effetto della legge Cirinnà, applicabile anche retroattivamente ai matrimoni conclusi prima della sua entrata in vigore, la tutela è quella delle unioni civili.

Nozze gay all'estero, per la Cassazione non si possono trascrivere

A queste conclusioni arriva la Corte di Cassazione, con la sentenza 11696 della Prima sezione civile di ieri (sotto allegata), con la quale ha respinto il ricorso presentato da una coppia omosessuale (uno dei soggetti è cittadino straniero), contro la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva rifiutato la trascrizione del matrimonio celebrato in Brasile nel 2012 e poi in Portogallo nel 2013.

Cassazione, non c'è discriminazione per ragioni di orientamento sessuale

Secondo la Suprema corte non si pone, nel caso di specie, una questione di legittimità costituzionale. Il fatto che l'atto di matrimonio

formato da un cittadino straniero e uno italiano non sia trascrivibile non rappresenta una discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, e non si pone ugualmente una incompatibilità con il diritto internazionale, considerato che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d'Europa è lasciata alla valutazione sei singoli Stati dell'Unione europea.

Effetti della Cirinnà applicabili retroattivamente

«L'applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore non costituisce una deroga al principio di irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell'ordinamento».

Quindi secondo la Suprema Corte possono farsi valere retroattivamente gli effetti della legge 76 del 2016 ed i successivi decreti legislativi. La Cassazione li ritiene applicabili anche quando il matrimonio è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della normativa che regolamenta le unioni civili. Gli Ermellini chiariscono che non c'è una disposizione che delimita l'efficacia temporale della novità, né in caso della conversione, quando si parla di matrimonio contratto all'estero, né quando si discute di equiparazione, come nel caso dell'unione sempre conclusa all'estero.

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Cassazione sentenza n. 11696/2018

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