In tema di riliquidazione del trattamento di pensione per pregressa esposizione alle fibre di amianto (art. 13 legge 257/92) segnaliamo questa sentenza della III^(5e) sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti che si esprime in maniera difforme (nella fattispecie) dal consolidato orientamento della corte suprema di cassazione. Nel merito, a fronte di elementi che inequivocabilmente determinano una esposizione alle fibre di amianto (certificata dall'Inail) di un pensionato collocato a riposo dopo l'entrata in vigore della legge, il collegio giudicante esprime parare negativo avverso il riconoscimento del beneficio richiesto perchè lo spirito della legge persegue l'unico obiettivo che è quello di "favorire l'esodo dal lavoro di soggetti esposti all'amianto in un periodo di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese del settore". (Davide Longhi De Carola)
LaPrevidenza.it, 13/02/2006
Corte dei Conti, III^(5e) sezione centrale, sentenza 4.1.2006 n° 4
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente



