La Suprema Corte dice no all'"aiutino" dei nonni se i genitori non provano l'impossibilità di provvedere. L'obbligazione degli ascendenti è sussidiaria e legata allo stato di bisogno

di Marina Crisafi - I figli vanno mantenuti dai genitori mentre i nonni sono obbligati nei confronti dei nipoti solo in via sussidiaria e in stato di bisogno. Così la Cassazione (ordinanza n. 10419/2018 depositata ieri e sotto allegata) ha espresso il proprio niet nei confronti di una nuova che chiedeva ai suoceri gli alimenti per i nipoti solo perché il marito non le versava l'assegno.

La vicenda

La donna si era rivolta al tribunale di Lamezia Terme per ottenere dai genitori dell'uomo, nonni paterni dei due nipoti, 700 euro mensili. Se il giudice calabrese di prime cure aveva assentito, accogliendo la domanda e stabilendo in 300 euro mensili l'assegno a carico dei nonni, la Corte d'Appello di Catanzaro aveva annullato la decisione. Attesa la natura sussidiaria dell'obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, ritiene la Corte, la madre non aveva provato l'incapacità sua e dell'ex marito a provvedere alle esigenze primarie dei minori dal momento che lei percepiva uno stipendio di 700 euro al mese e abitava in una casa di proprietà, potendo anche incrementare il reddito professionale.

Gli Ermellini concordano.

Mantenimento dei figli spetta ai genitori

"L'obbligo di mantenimento dei figli minori - scrivono i giudici - spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui". "Pertanto - continuano dal Palazzaccio - l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti e' subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore e' in grado di mantenerli".

In sostanza, mantenere i figli è un obbligo diretto e personale di chi li ha generati e prima di invocare l'aiutino dei nonni bisogna aver dato fondo a tutte le proprie risorse!

Cassazione ordinanza n. 10419/2018

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