L'ordinanza che dichiara ammissibile la class action non è ricorribile in Cassazione perché non ha natura decisoria e definitiva

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza con cui si ammette la class action non ha natura definitiva e decisoria, per cui non è impugnabile in Cassazione ai sensi del comma 7 art. 111 Costituzione. E' quanto affermato dalla S.C. con l'ordinanza n. 7245/2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Trenord s.r.l avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, ha ammesso la class action proposta da Altro Consumo.

Ordinanza di ammissibilità: art. 140 bis Codice del Consumo

I commi 6, 7, 8 e 9, 11 dell'art. 140 bis Codice del Consumo disciplinano l'ordinanza di ammissibilità della class action:

  • essa viene emessa all'esito della prima udienza, a meno che non sia necessario sospendere il giudizio a causa di un'istruttoria in corso davanti a un'autorità indipendente o un giudizio davanti al giudice amministrativo;
  • è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore;
  • con quest'ordinanza "il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

  • determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio
    , l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio."

La vicenda processuale

Nella vicenda in commento, la Corte d'appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il reclamo dell'Associazione Altroconsumo e dichiarato ammissibile l'azione di classe prevista dall'art. art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, azionata nei confronti della Trenord s.r.l, in proprio e nell'interesse di 16 utenti che avevano conferito specifico mandato. Contro questa decisione ricorre in Cassazione la Trenord s.r.l ai sensi dell'art. 111, comma 7 Costituzione. Altroconsumo resiste presentando controricorso.

Cassazione: l'ordinanza di ammissibilità non è definitiva né decisoria

Con ordinanza n. 7245/2018 la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile "in quanto rivolto contro un provvedimento che non ha caratteri di definitività. Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2610 del 01/02/2017), ribadendo che il carattere della decisività è predicabile solo in relazione ai quei provvedimenti che pronunciano o, comunque, incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi". La decisorietà, dunque, si legge nell'ordinanza "consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere": cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994)".

Tale caratteristica non ricorre - aggiungono le Sezioni Unite, richiamando la granitica giurisprudenza - quando il provvedimento impugnato si pronuncia, anche in modo definitivo, sulle modalità di svolgimento dell'azione in giudizio (cioè su un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Avverso un simile provvedimento, dunque "non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, genera tuttalpiù un vincolo di tipo processualistico, ma non una lesione di diritto sostanziale".

Cassazione ordinanza n. 7245-2018

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