La Lav invia lettera alla Cassazione ribadendo che il soccorso urgente di animali è stato di necessità anche per il codice della strada

di Gabriella Lax - "Il soccorso urgente di animali è stato di necessità anche per il codice della strada". Ad affermarlo è il presidente della Lav (Lega antivivisezione) Gianluca Felicetti, in una lettera inviata alla IV sezione civile della Corte di Cassazione.

Lav, soccorso urgente di animali è stato di necessità anche per il CdS

La lettera muove a seguito di un ricorso da parte del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Ancona in riferimento al caso di un medico veterinario che ha compiuto violazioni del Codice della Strada per prestare cure urgenti su di un cane affetto da osteosarcoma in fase terminale.

La stessa sezione della Corte aveva decretato, partendo dal caso di specie, che lo stato di necessità è riconosciuto solo se si soccorrono vite umane.

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Gli animalisti ricordano che tra la prima sentenza e l'ordinanza della S.C. è intercorsa l'approvazione di una modifica legislativa, con la legge 120/2010, richiesta proprio dalla Lav, che ha chiarito che «con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».

E il decreto a cui si fa riferimento è il n. 217 del 2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa di regolamentare l'attuazione dell'articolo 177 in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. Il decreto puntualizza, all'articolo 6, che: «Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio».

Ciò premesso, in conclusione, scrive la Lav che non essendovi dubbio dunque che "nel caso del privato che effettua violazioni del Codice della Strada per il trasporto un animale in stato di necessità, oggi sarebbe esclusa la responsabilità per eventuali sanzioni amministrative", quindi anche nel caso specifico, relativo al veterinario, "appare evidente come la situazione descritta risulti del tutto assimilabile rispetto a quella del privato che trasporti un animale in stato di necessità".


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