Per il CNF integra accaparramento di clientela in violazione del Codice Deontologico l'adesione da parte dell'avvocato ad una convenzione che prevede compensi irrisori

di Lucia Izzo - L'accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio costituisce accaparramento di clientela, pratica che, di per sé lecita, sconfina nel disvalore deontologico qualora sia attuata ricorrendo a modalità non conformi a correttezza e decoro.


Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza del 28 dicembre 2017, n. 244 (qui sotto allegato) rigettando il ricorso di un avvocato a procedimento disciplinare per aver accettato un incarico con compenso iniquo.

La vicenda

Il procedimento era originato da una delibera Comunale avente ad oggetto l'affidamento di incarichi professionali volti a consentire all'Amministrazione di difendersi davanti al Giudice di Pace in procedimenti di opposizione ai verbali relativi ad accertate violazioni del C.d.S. e ad altre violazioni amministrative.


Era previsto che, ai quattro professionisti prescelti, sarebbe spettato un compenso di € 17,00 per ciascun giudizio patrocinato, comprensivo di oneri tributari e contributo previdenziale, ma al netto delle spese di notificazione documentate.


Vicenda non inusuale, che rientra tra quel delle contestate dalla giurisprudenza in più occasioni (per approfondimenti: Avvocati: il Tar boccia le tariffe al "ribasso") al punto da contribuire all'approvazione della legge sull'equo compenso (per approfondimenti: Equo compenso: la guida completa).


Il COA di uno degli avvocati selezionati, tuttavia, lo invitava a rinunciare in quanto, sottoscrivendo la Convenzione con il Comune con la quale accettava un compenso onnicomprensivio irrisorio, avrebbe mortificato la peculiare funzione della professione forense trattandosi di comportamento lesivo del decoro e della dignità che devono caratterizzare le attività dell'avvocato.

Ne originava un procedimento disciplinare in cui il COA riteneva altresì violata la disposizione che sanziona l'accaparramento di clientela, pratica che, di per sé lecita, sconfina nel disvalore deontologico qualora sia attuata ricorrendo a modalità non conformi a correttezza e decoro. Ritenuta provata la responsabilità dell'incolpato, gli veniva comminata la sanzione dell'avvertimento.

Viola il Codice Deontologico l'avvocato che accetta compensi irrisori

Sul punto, anche il Consiglio Nazionale Forense ritiene di condividere le conclusioni del competente COA.


il Collegio rammenta come il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense sia pacificamente consacrato dall'art. 3, co. 2, della legge professionale. Inoltre, detto vincolo deontologico consente sia di tener conto "del rilievo sociale della difesa", sia di rispettare "i principi della diretta e leale concorrenza".


La previsione è poi stata consacrata nell'art. 9 del nuovo codice deontologico e da ciò consegue che la pattuizione del compenso professionale è, oggi, certamente libera, pur con i limiti previsti dall'art. 13 L.P e dall'art. 25 del vigente c.d.f., ma deve conformarsi ai principi anzidetti.


In caso contrario, nell'eventualità, ad esempio, di una pattuizione vile accompagnata da un non indifferente clamore mediatico, il valore sociale della difesa acquisterebbe una valenza meramente mercantile e il principio della leale concorrenza ne risulterebbe ineludibilmente violato.


Per tali ragioni, conclude il CNF, l'adesione a una convenzione concernente prestazioni professionali a prezzo irrisorio, ovvero a titolo immotivatamente gratuito in favore di un Ente pubblico costituisce violazione dei precetti deontologici del decoro e della dignità, che debbono sempre governare l'esercizio della professione forense.


Inoltre, il CNF rammenta come il Codice deontologico in vigore (art. 37) vieti l'acquisizione di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro una contestazione che, nel caso di specie, è stata mossa dal Consiglio territoriale all'avvocato in quanto logicamente connessa con la dedotta violazione dei generali canoni di dignità e decoro e con la condotta tenuta dal ricorrente nel rapporto con l'Ente pubblico.


Per il CNF il capo di incolpazione è sorretto da logicità e ragionevolezza, solo che si pensi all'interesse mediatico suscitato dall'iniziativa e all'oggettivo carattere di continuità che la convenzione aveva apportato ad un rapporto professionale precedentemente discontinuo.

CNF, sentenza n. 244/2017

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