Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al compenso dei membri che compongono il collegio arbitrale

di Gabriella Lax - "Codice appalti", in arrivo il compenso per gli arbitri. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al compenso dei membri che compongono il collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici. Definita, inoltre, la tariffa di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e il compenso massimo stabilito per i commissari.

Codice appalti, criteri di determinazione del compenso

Il compenso spettante al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina, non può superare i limiti della tabella prevista, che costituisce parte integrante del presente decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.

La tabella chiarisce che, in relazione al valore della controversia, il compenso possa oscillare tra un minimo e un massimo: da 0 a 500.000 euro per il compenso si va da 5mila a 20 mila euro; da 501.000 a 2.500.000 euro, il compenso passa da un minimo di 20mila a un massimo di 35mila euro; per controversie tra 2.500.001 euro a 10 milioni di euro oscilla da 35.000 a 60mila euro; ancora per controversie da 10.000.001 a 30.000.000, il compenso va da 60mila a 75mila euro e, infine, per controversie superiori a 30.000.001, da 75mila a 100mila euro.

Il compenso spettante al collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri: al presidente del collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo collegio maggiorato di un importo non superiore al 20% del suddetto compenso; al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5% del compenso complessivo.

Codice appalti, ruolo e compenso per gli arbitri

Il ricorso all'arbitrato dà la possibilità di risolvere le controversie, in relazione agli appalti pubblici, in modo alternativo rispetto ai classici rimedi giurisdizionali. Il Codice dei Contratti pubblici stabilisce che possano essere deferite ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.

L'arbitrato si utilizza in caso di controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Decreto Mit Appalti

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