Il coniuge ha diritto a percepire l'indennità integrativa speciale nella misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità, per le pensioni liquidate alla data del 31/12/94. Così la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Calabria, ha deciso in merito al ricorso proposto da M.M. inteso ad ottenere la liquidazione dell'i.i.s. in misura intera, ovvero ex art. 15, L. 724/94. La questione di diritto sottoposta alla Corte verteva appunto sulla disciplina applicabile al caso concreto: se si applichi cioè l'art. 15 della L. 724/94, come sostenuto dal ricorrente, o l'art. 1, c. 41 della legge 335/95, come sostenuto dall'Inpdap. La Corte ha stabilito che la norma di cui all'art. 15 della L. 724/94 ha natura di disposizione transitoria, pertanto non incompatibile con la normativa successivamente entrata in vigore (L. 335/95), essendo anzi “preparatrice” di essa. Pertanto, non si tratta di conflitto tra leggi successive nel tempo, in cui prevale la posteriore, bensì di successione di discipline non incompatibili tra loro. (Dott. Paolo Del Giudice)
LaPrevidenza.it, 27/01/2006
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Calabria, sentenza 1033/05
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