Per la Cassazione è improcedibile il ricorso ove prodotte la sola copia analogica del provvedimento e la relata di notifica senza attestazione di conformità

di Lucia Izzo - In relazione al ricorso per Cassazione, ove la sentenza impugnata sia stata notificata via PEC, il difensore sarà tenuto a depositare in Cancelleria la copia analogica del messaggio PEC ricevuto e della relata di notifica del provvedimento impugnato, tutto munito della necessaria attestazione di conformità.

Produrre, infatti, la sola copia del provvedimento e del messaggio PEC sarà insufficiente ove manchi qualsivoglia attestazione di conformità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 9199/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo in relazione alla risoluzione contrattuale dell'estensione assicurativa di una polizza di investimento.

Tuttavia, i giudici di legittimità non giungono ad analizzare le doglianze promosse nel ricorso, in quanto appare pregiudiziale (poiché attinente alla procedibilità dello stesso) il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata, in copia anch'essa autentica, della notificazione (che si afferma essere stata effettuata a mezzo p.e.c.). in violazione dell'art. 369, comma secondo, n. 2, del codice di procedura civile.

Cassazione: ricorso improcedibile senza attestazione di conformità

Un incontrastato principio nella giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che in tema di ricorso per Cassazione

, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369 cit., il difensore che propone il ricorso contro il provvedimento notificatogli via PEC, dovrà depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità (ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter legge n. 53/1994) del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

Nel caso di specie risulta prodotta, oltre alla copia del provvedimento in questione, copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi allegati (tra cui provvedimento e relazione di notifica), ma manca però qualsivoglia attestazione di conformità.

Neppure è stata aliunde acquisita la copia autentica della relazione di notifica della gravata sentenza, non avendo la controricorrente allegato tale documento, né risultando lo stesso presente agli atti del fascicolo di ufficio.

La notifica del ricorso, conclude la Corte, non supera la c.d. prova di resistenza (cfr. Cass. n. 17066/2013), essendo stata effettuata oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Cassazione ordinanza n. 9199/2018

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