Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato del Consiglio Nazionale Forense con cui si dispone la modifica degli artt. 20 e 27 del Codice Deontologico Forense

di Marina Crisafi - In Gazzetta le modifiche al Codice deontologico forense. Il Cnf ha pubblicato infatti in G.U. il comunicato con cui ha reso noto che nella seduta amministrativa del 22 settembre scorso, sia stata deliberata la modifica dell'art. 20, relativo alla Responsabilità disciplinare, e dell'art. 27, comma 3, sul Dovere di informazione. Il Consiglio ha dato altresì mandato "alla Commissione deontologica di predisporre la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata modalità telematica".

Ecco, quindi, la nuova formulazione di entrambi gli articoli:

- Art. 20 Responsabilità disciplinare

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice;

- Art. 27 Dovere di informazione

Commi 1 e 2 invariati.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresi' informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Commi da 4 a 9 invariati.

Il comunicato del Consiglio Nazionale Forense

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