La circolare del 12 giugno 2018 il Consiglio nazionale forense evidenzia l'entrata in vigore delle modifiche del codice deontologico pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 aprile

di Gabriella Lax - In vigore le modifiche previste per il Codice deontologico forense. Il documento è stato approvato dal Cnf il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 riguardo la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" ed è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014.

La circolare n. 7-C-2018 del Cnf ha chiarito che, dal 12 giugno scorso, sono entrate in vigore le modifiche apportate al codice deontologico forense pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2018 n. 86. Le novità riguardano in particolare l'art. 20 sulla responsabilità disciplinare e l'art. 27, comma 3, sui doveri di informazione.

Codice deontologico forense, modifiche all'art. 20 sulla responsabilità disciplinare

Come evidenzia nella relazione di accompagnamento il Cnf, la modifica dell'art. 20 del Codice serve per chiarire in modo incontestabile, grazie ad una diversa formulazione della lettera della norma, avente anche valore interpretativo, il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice. Poiché nel nuovo ordinamento professionale forense l'illecito, quand'anche non tipizzato da una specifica norma, è comunque disciplinato compiutamente dalla legge professionale e dal codice deontologico. Nello specifico, Il comma 1 dell'art. 20 così come riformulato, evidenzia che l'illecito disciplinare, ove non tipizzato, deve essere ricostruito applicando le norme primarie e secondarie che pongono i principi cardine del sistema ordinamentale forense. La "tipicità tendenziale" riflette gli illeciti disciplinari più ricorrenti. Per questo motivo, «Al giudice della deontologia

è infatti rimessa in via esclusiva la valutazione del disvalore della condotta, della gravità del comportamento, del grado della colpa e dell'intensità del dolo, onde adattare, sempre e comunque, la sanzione alla fattispecie concreta, adeguandola nel rispetto del principio di proporzionalità».Per quanto riguarda l'introduzione del secondo comma dell'art. 20, esso dà più vigore al principio cardine dell'ordinamento forense secondo il quale tutto ciò che costituisce violazione da parte di un avvocato della legge o delle regole di comportamento, anche non professionali, può assumere rilevanza disciplinare a tutela dell'immagine della categoria e dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Infine quindi, nell'ambito di una produzione normativa costituente fonte secondaria, è legittima l'individuazione da parte del Cnf dei principi propri della deontologia professionale e dei criteri che presiedono alla determinazione dell'entità della sanzione.

Codice deontologico forense, modifiche all'art. 27, comma 3, sui doveri di informazione

Circa il dovere d'informazione, di cui all'articolo 27 del Codice, mentre restano invariati i commi uno e due, il terzo comma viene integrato «con l'espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell'avvocato, secondo quanto previsto del resto dall'art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 - convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014 - con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell'interesse della parte assistita».

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