La posizione previdenziale non si esaurisce con il mero decadimento dall'impiego. Conseguentemente si ha diritto a ricongiungere la contribuzione maturata ai sensi della legge 45/90 (nella fattispecie la contribuzione proviene dall'Inarcassa) con la contribuzione derivante da rapporto di pubblico impiego. L'interpretazione dell'articolo 1 e 5 della legge 45/90 (ricongiunzione periodi previdenziali per liberi professionisti) non può e non deve precludere il diritto generale alla "ricongiunzione della contribuzione ai fini del conseguimento di una unica pensione". (Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 20/01/2006
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 30.11.2005 n° 817
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