L'Agenzia delle Entrate individua i mezzi di pagamento con cui i titolari IVA potranno ottenere la detrazione d'imposta e la deducibilità delle spese per i rifornimenti

di Lucia Izzo - Come effetto delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) dal prossimo 1° luglio per ottenere la detraibilità dell'IVA e la deducibilità della spesa, gli interessati dovranno effettuare i pagamenti di carburanti e lubrificanti secondo particolari modalità qualificate, ovverosia con strumenti diversi dal contante affinchè possa essere emessa la c.d. fattura elettronica.


Nonostante la legge sia entrata immediatamente in vigore, è stato il provvedimento stesso a introdurre una fase transitoria posticipando la data al prossimo 1° luglio, così da consentire agli interessati possano dotarsi degli strumenti necessari per darvi attuazione.

In attesa, dunque, che vengano disciplinate le modalità con cui si provvederà ad attuare gli obblighi previsti dalla legge, attualmente in fase di studio ed elaborazione da parte di tavoli tecnici tra amministrazione e associazioni di categoria (per approfondimenti:) ecco quali sono le modifiche in arrivo.

Carburanti e fattura elettronica: chi è obbligato?

Le modifiche introdotte dalla Manovra di Bilancio, hanno lo scopo di favorire l'uso della moneta elettronica sia a fini di tracciabilità delle operazioni che per ottenere la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione.


Destinatari delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio saranno, in primis, i titolari di partita IVA ovverosia imprese e professionisti che desiderano ottenere la deducibilità del costo e la detraibilità dell'imposta relativamente alle operazioni di rifornimento carburante.


La legge di bilancio, modificando l'art. 33, terzo comma, del d.P.R. N. 633/1972 stabilisce che "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".


Parallelo risulta, dunque, l'obbligo rivolto agli esercenti l'attività di distribuzione che dovranno obbligatoriamente certificare i rifornimenti di carburante relativi a operazioni a favore di imprese e professionisti (titolari di partita IVA) tramite emissione di fattura elettronica.


Questi saranno esonerati, invece, dall'obbligo di certificazione fiscale soltanto se le forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione siano effettuate nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

Rifornimento carburanti: quali modalità di pagamento?

Le novità, pertanto, non coinvolgono i cittadini e gli automobilisti non titolari di partita IVA che potranno continuare a pagare in contanti i rifornimenti di carburante. In realtà, l'uso del denaro liquido non è destinato a venire meno neppure per il titolare IVA, tuttavia se verrà prescelta questa modalità di pagamento il professionista non potrà contabilizzare fiscalmente le spese e dedurle dal proprio reddito.

Per poter beneficiare delle detrazioni e della deducibilità, infatti, l'operazione dovrà essere effettuata utilizzando mezzi di pagamento elettronici e documentata dalla fattura elettronica emessa dal benzinaio e proprio sulle modalità di pagamento tracciabili dei carburanti è intervenuta l'Agenzia delle Entrate per fornire regole uniformi.

Il provvedimento del direttore prot. n. 73203/2018 (qui sotto allegato) ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai fini delle detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

In sostanza, per l'Agenzia i mezzi di pagamento idonei per ottenere la detrazione IVA e anche la deducibilità della spesa saranno tutti quelli oggi esistenti e diversi dal contante, ovverosia: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali e i mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, d.lgs. n. 82/2005 (cfr. linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione n. 8/2014).

In quest'ultima categoria a titolo meramente esemplificativo, rientrano l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente (ad esempio determinate "app").

Rifornimenti senza contante: "salve" carte carburanti e buoni benzina

L'Agenzia "salva" anche il sistema delle c.d. carte carburanti: di tratta delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Tale sistema continuerà a mantenere validità, spiega l'Agenzia, nonostante le modifiche introdotte dalla manovra di Bilancio 2018, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati dal provvedimento.

Altresì validi saranno i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono a imprese e professionisti l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata sempre con gli stessi strumenti di pagamento indicati.

Agenzia delle Entrate, prot. n. 73203/2018

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