A prescindere dalle sorti dell'eventuale procedimento penale e della pregressa condotta lavorativa del dipendente la sanzione espulsiva deve ritenersi congrua

di Valeria Zeppilli - Il lavoratore che abusa dei permessi per l'assistenza di un disabile, dei quali gode ai sensi della legge 104/1992, può essere legittimamente licenziato.

Con la sentenza numero 8209/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti confermato la decisione dei giudici di entrambi i gradi di merito di dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a una dipendente di una ASL per aver "abusivamente fruito del permesso ex lege n. 104/1992 e negato insistentemente l'abuso medesimo".

L'abuso del diritto prescinde dal reato

Secondo la sentenza della Corte d'appello impugnata dalla lavoratrice ma confermata dalla Cassazione, l'abuso del diritto addebitato alla donna deve ritenersi sussistente a prescindere dall'assoluzione dalla stessa ottenuta in sede penale. Non solo. La gravità dell'abuso non deve neanche ritenersi scalfita "dall'apprezzamento della pregressa condotta lavorativa e dal contingente precario stato pischico".

La massima sanzione, quindi, dopo aver ricevuto l'avallo del Tribunale e della Corte d'appello, ha trovato conferma anche in sede di legittimità, con una sentenza che, si spera, potrà servire da monito per tutti coloro che fanno un uso dei permessi di cui alla legge 104 del tutto sproporzionato e inadeguato alla finalità che ha portato alla loro istituzione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 8209/2018
Valeria Zeppilli

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