Per il TAR la mensa assume carattere facoltativo e della sicurezza igienico sanitaria degli alimenti esterni dovranno occuparsene i dirigenti scolastici

di Lucia Izzo - Non è consentito al Comune imporre ai genitori la mensa scolastica obbligandoli, ove decidano di non aderire, a prelevare i figli per il tempo necessario alla refezione e a riaccompagnarli all'inizio delle attività pomeridiane.


La mensa, infatti, assume carattere facoltativo e la sicurezza igienica degli alimenti esterni dovrà essere rmessa a prudenti apprezzamenti dei singoli direttori didattici, anche attraverso eventuali misure ad hoc, e non esclusa a priori da un regolamento comunale.


Lo ha stabilito il T.A.R. di Napoli nella sentenza n. 1566/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un gruppo di genitori contro le delibere adottate dal Comune concernenti l'istituzione e il Regolamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno.

La vicenda

I ricorrenti contestano il Regolamento nella parte in cui rende la mensa scolastica obbligatoria per tutti gli alunni del tempo pieno, imponendo ai genitori, in caso di mancata iscrizione al servizio, di "prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all'inizio dell'orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico" non essendo consentito nel locale mensa consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta incaricata.


Ciò in quanto il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario.


In realtà, spiega il TAR, al di là della erronea qualificazione regolamentare del servizio come "obbligatorio", la mensa assume in realtà carattere facoltativo e problemi sorgono anche in relazione alla legittimità o meno di un divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa.


Per i genitori, infatti, le disposizioni impugnate realizzerebbero un'illegittima ingerenza dell'Amministrazione comunale sia nella sfera di autonomia dei dirigenti scolastici sia nella sfera decisionale delle famiglie per quanto concerne "l'educazione alimentare degli studenti".

Mensa scolastica: il Comune non può obbligare i genitori

In materia di consumazione del pasto domestico, il TAR richiama la nota del MIUR (n. 348/2017) che evidenzia come la giurisprudenza abbia riconosciuto alle famiglie "diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola".


La stessa nota fa presente che l'indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella "di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell'ipotesi di somministrazione dei c.d. pasti speciali".


Inoltre, in materia viene richiesto di favorire "ogni iniziativa utile alla collaborazione con gli enti locali responsabili dell'erogazione e della gestione dei servizi di refezione scolastica" e di sostenere "l'interlocuzione serena e costruttiva con le famiglie, raccogliendone ove possibile, segnalazioni e richieste al fine di contemperare le opposte esigenze di tutte le alunne e gli alunni".


In sostanza, spiega il Tribunale, la sicurezza igienica degli alimenti esterni non può essere esclusa a priori attraverso un regolamento comunale, ma deve essere rimessa a prudenti apprezzamenti dei singoli direttori didattici, valutando la idoneità dei locali e la disponibilità di personale addetto alla vigilanza (con particolare riguardo ai bambini affetti da allergie e intolleranze alimentari), senza escludere eventuali misure ad hoc mirate a garantire la provenienza sicura dell'alimento (es. scontrini di acquisto, come di consueto avviene nelle ipotesi delle feste).


D'altro canto, rileva il T.A.R., non viene inibito agli alunni di consumare merende portate da casa durante l'orario scolastico, pertanto, a rigor di logica, dovrebbe porsi anche per queste la eventuale problematica del rischio igienico-sanitario.


Nel caso in esame le indicazioni ministeriali sono state disattese e il Regolamento ha finito illegittimamente per accentrare decisioni delle quali si sarebbero dovute occupare i competenti organi scolastici caso per caso, secondo logiche di ordinato riparto di competenze che afferiscono alle capacità di organizzazione, di vigilanza e di controllo delle singole Scuole, chiamate a gestire le modalità operative del servizio mensa.


Il T.A.R., pur evidenziando lo sviluppo giurisprudenziale in corso, sottolinea l'importanza del "tempo mensa" quale momento di aggregazione scolastica. Inoltre, il pur apprezzabile obiettivo "di educazione alimentare" che si prefigge il Regolamento resta del tutto neutro rispetto alle misure contestate che impongono aggravi logistici alle famiglie degli alunni non aderenti. Nell'accogliere l'impugnazione il T.A.R. annulla gli atti impugnati.


T.A.R. Napoli, sent. n. 1566/2018

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