La peculiare natura dell'atto di precetto divide sul punto i Tribunali

Domanda: "Il precetto rientra tra gli atti per i quali è ammesso il ricorso al gratuito patrocinio?"

Risposta: La riconducibilità delle spese per l'atto di precetto tra quelle che possono essere poste a carico dello Stato è una questione che, ad oggi, è ancora controversa.

Di conseguenza mentre alcuni Tribunali, in presenza dei necessari requisiti, concedono l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato anche per la redazione e la notifica dell'atto di precetto, previa esibizione e valutazione del titolo esecutivo, altri la rigettano in ragione della peculiare natura di tale atto.

Il precetto è un atto di parte

Il problema sorge, sostanzialmente, per il fatto che in generale l'ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta tanto per promuovere una procedura esecutiva, quanto per resistere ad essa. Tuttavia, la fase esecutiva inizia formalmente con il pignoramento.

Il precetto, invece, è considerato un atto di parte prodromico all'esecuzione, come confermato, del resto, anche dall'articolo 479 del codice di procedura civile in forza del quale "se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto".

Per quanto riguarda il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, lo stesso non fornisce indicazioni utili per risolvere la questione.

L'articolo 75, infatti, si limita ad affermare che "l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse", lasciando quindi ampio spazio all'interpretazione.

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