Artigiani, usufruttuari, professionisti, i casi in cui il creditore può trattenere i beni di cui sia in possesso e quando, invece, si configura il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.

Avv. Marco Sicolo - Il diritto di ritenzione è un rimedio concesso dall'ordinamento al creditore insoddisfatto che sia in possesso di un bene del debitore. In determinati casi, infatti, il creditore può rifiutarsi di restituire il bene, per indurre la controparte a corrispondere quanto dovuto.
Si tratta di un'eccezione al principio generale per cui nessuno è autorizzato a farsi giustizia da sé, e proprio per questa sua natura si ritiene che il diritto di ritenzione possa essere esercitato solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
In ogni altra ipotesi, pertanto, chi trattiene indebitamente presso di sé il bene altrui può incorrere nel reato di appropriazione indebita, previsto dall'art. 646 del codice penale.


Il diritto di ritenzione nel codice civile: esempi pratici

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La principale norma di riferimento in tema di diritto di ritenzione è rappresentata dall'art. 2756 del codice civile. In base a tale articolo, i crediti relativi alle prestazioni per la conservazione o il miglioramento di un bene sono da considerarsi privilegiati, e al creditore è concesso ritenere il bene fino alla soddisfazione del credito.


La norma in esame trova svariate applicazioni pratiche, poiché in base ad essa, ad esempio, il carrozziere può legittimamente rifiutare di restituire il veicolo al proprietario, fino a quando questi non paghi la riparazione effettuata. L'esempio si può estendere a qualsiasi forma di riparazione artigianale.

Allo stesso modo, il vettore può ritenere le cose trasportate e il depositario può negare la restituzione del bene in custodia (art. 2761 c.c.).

Il codice civile prevede numerose altre fattispecie riconducibili al tema in esame, quali il diritto di ritenzione dell'usufruttuario per le spese sostenute (art. 1011), il diritto di ritenzione in favore del possessore di buona fede (art. 1152) e quello relativo ai crediti dell'albergatore (art. 2760).

Su un piano più generale, per autorizzare alla ritenzione il credito dev'essere certo, liquido ed esigibile (cioè sufficientemente dimostrato, esattamente quantificato e non sottoposto a termini o condizioni). Il soggetto che trattiene presso di sé il bene, inoltre, deve continuare a detenerlo senza utilizzarlo come se fosse suo (ad es. utilizzandolo per scopi personali o vendendolo).

Ritenzione e reato di appropriazione indebita

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Le pretese dei professionisti alla corresponsione della parcella non rientrano tra i crediti che autorizzano alla ritenzione. Pertanto, l'avvocato non può legittimamente trattenere la documentazione di proprietà del cliente, il commercialista non può trattenere i libri contabili e il medico è tenuto a restituire il materiale radiografico fornitogli dal paziente.

In tutti questi casi, la ritenzione illegittimamente esercitata può portare a conseguenze rilevanti anche sul piano penale. In particolare, il creditore può rendersi responsabile del reato di appropriazione indebita.

Appropriazione indebita: elementi e disciplina del reato

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L'eventuale consumazione del reato di appropriazione indebita va accertata caso per caso e non discende automaticamente dalla ritenzione esercitata al di fuori dei casi previsti dalla legge.

L'elemento caratterizzante di questo reato è l'interversione del possesso, che si verifica quando il soggetto che ha la disponibilità del bene altrui comincia a detenerlo uti dominus, cioè come se fosse suo.

L'appropriazione dev'essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e può avere ad oggetto cose mobili o denaro (come nel caso dell'amministratore di condominio che si appropri delle somme versate dai condomini), mentre non è configurabile l'appropriazione di beni immateriali, come le idee.

Il reato è perseguibile a querela di parte, se non commesso in forma aggravata (art 646 c.p., secondo e terzo comma), e si ritiene consumato nel momento in cui si manifesti l'interversione del possesso. Da questo momento decorre il termine prescrizionale di sei anni.

Le sanzioni previste sono la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro.

Ritenzione illecita: quando non rileva sul piano penale

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Casi particolari di illegittima ritenzione sono stati risolti dalla giurisprudenza nel senso della non configurabilità del reato di appropriazione indebita:

  • ritenzione di acconti o caparre in violazione degli accordi (in tal caso si tratta di semplice inadempimento civilistico, cfr. Cass. Pen. 15815/17 e 54521/17)
  • mancati versamenti contributivi da parte del datore di lavoro (perché rilevano solo sul piano contabile, non avendo il lavoratore la titolarità delle somme che il datore è vincolato a versare all'ente previdenziale, cfr. Cass. Pen. SS.UU. 37954/11).

vedi anche:
Appropriazione indebita: guida legale

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