La Suprema Corte si pronuncia sulla mancanza di parificazione tra sabato e domenica nel caso di scadenza dei termini penali riprendendo un granitico orientamento

Avv. Francesca Servadei - Gli Ermellini di Piazza Cavour, con sentenza del 28 febbraio 2018 numero 9171 (sotto allegata), hanno statuito che il sabato non è considerato alla stregua della domenica, pertanto non sussiste alcuna parificazione tra i due giorni della settimana nel caso di scadenza dei termini in dette giornate.

Scadenze penali: il sabato non è festivo

Il Palazzaccio ha ribadito, riprendendo un granitico orientamento (cfr. Cass. n. 36046/2015), che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 172 del Codice di Rito in relazione alla diversa disciplina dettata dall'articolo 155 c.p.c., "in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale". In quell'occasione, la S.C. aveva ricordato che "nel vigente ordinamento processuale, sia penale che civile (...) il sabato non è un giorno festivo, non ricadendo nel novero dei giorni ("ricorrenze festive") individuati nominativamente come festivi dalla legge".

Facendo quindi un parallelismo tra le due norme, la Cassazione ha quindi affermato che "ciò significa, nondimeno, che la norma introdotta nel codice di procedura civile

all'art. 155, quinto comma, inerente la proroga del termine scadente nella giornata di sabato per 'il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza' è norma che pur applicandosi nel processo civile a tutti i termini 'anche perentori' e sinanco per i 'termini a ritroso', riguarda in modo esclusivo il processo civile, non potendosi analogicamente estendere una simile scelta ad un sistema processuale, quale quello penale, che ha peculiarità diverse e proprie, inerenti, fra l'altro, non solo i beni che ne formano oggetto, ma altresì - ed in relazione a questi - l'efficacia esecutiva delle sentenze di condanna, che nel processo penale divengono esecutive solo laddove irrevocabili, contrariamente a quelle civili, cui appartiene un regime di immediata esecutività e rispetto alle quali la scelta della postergazione del termini cadente nella giornata del sabato (non festiva) non riveste, pertanto, alcuna incidenza".

D'altro canto, il 6° comma dell'art. 155 c.p.c., chiarisce, precisa la sentenza, "che l'equiparazione del sabato alla domenica non è completa perché, al di là del differimento al primo giorno non festivo del termine scadente il sabato, tutte le altre eventuali attività giudiziarie, ivi comprese le udienze, possono essere svolte il sabato, perché si tratta di una giornata che "ad ogni effetto è considerata lavorativa". Si tratta, dunque, a detta degli Ermellini, di una precisazione importante, che determina la ratio della stessa disposizione, ossia quella di "una facilitazione dell'attività difensiva, che si giustifica proprio perché il processo civile ha ad oggetto interessi eminentemente privati, che consentono per questo solo la - seppur breve - dilazione".

Ciò fa anche capire come, conclude la Suprema Corte, l'assenza di alcuna previsione, nell'art. 172 c.p.p. di una regola che eguagli il sabato alla domenica, sotto il profilo del differimento dei termini scadenti nelle rispettive giornate, al primo giorno successivo non festivo, "non corrisponde affatto ad un vuoto normativo, che possa colmarsi con una lettura analogica, né ad una scelta diseguale del legislatore che assicura tutele diverse a situazioni identiche, ma alla precisa volontà legislativa di assicurare una disciplina diversa per situazioni processuali del tutto diverse e non sovrapponibili, quali sono il processo civile e quello penale, anche in relazione al computo dei termini".

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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Cassazione, sentenza n. 9171/2018

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