"Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore".
E' quanto hanno rilevato di recente i giudici di legittimità (Sent. n. 26259/05) precisando che il verificarsi di alcune circostanze, come la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal figlio espletata, "se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno".
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