Dott. Emanuele Mascolo - Il Tribunale di Latina con la Sentenza 1764/13 affronta una serie di tematiche tra cui quella relativa al mantenimento dei figli maggiorenni. Ne ha dato notizia l'Avv. Claudia De Palma nel sito dell'AMI
Nel caso di specie il Tribunale afferma che Il figlio maggiorenne che in passato abbia già svolto un'attività lavorativa non ha diritto all'assegno di mantenimento anche se questa attività sia poi successivamente cessata
Allineandosi ad un principio già enunciato dalla suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 12477/2004) il tribunale ricorda che "il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento".
Non assume rilievo invece, spiega il Tribunale, il fatto che siano sopraggiunte nuove circostanze di fatto come l'andamento negativo dell'attività commerciale intrapresa. Queste circostanze, anche se hanno Privato il figlio di ogni forma di sostentamento economico, non fanno tornare in essere l'obbligo di mantenimento i cui presupposti erano ormai venuti meno. Restano fermi soltanto gli obblighi alimentari laddove ne sussistano i presupposti di legge.
Secondo i magistrati del Tribunale di Latina l'inserimento nel mondo del lavoro non deve necessariamente coincidere con la stabilità di un lavoro a tempo indeterminato che oggi non costituisce più la forma principale di espletamento di attività lavorative.
In collaborazione con l'Avv. Barbara Pirelli
Il Tribunale ha affrontato anche altre due questioni:
Ha confermato il principio secondo cui “non rientra tra i poteri del Tribunale adito l’allontanamento di entrambi i coniugi dalla casa coniugale onde favorirne la vendita”.
Ha stabilito che “le domande di divisione degli arredi e della casa stessa, essendo esse esorbitanti dal “petitum” normativamente predeterminato dal giudizio di separazione soggetto al rito camerale e del tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione, perciò non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata” per le quali l’art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi, essendo esclusa la possibilità di “simulataneus processus” tra più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art 33 o dell’art 103 cpc e soggette a riti diversi” (Cass civ. 6660/2001; Cass 11828/2009).