Le Sezioni Unite ricordano che l'art. 613 cpp ha valore generale. La parte non può più ricorrere personalmente per Cassazione per nessun provvedimento

Avv. Francesca Servadei - La V Sezione Penale della Cassazione ha portato all'attenzione delle Sezioni Unite un preciso quesito, ovvero se l'imputato può presentare personalmente un qualsiasi provvedimento. Non è tardata ad arrivare la posizione assunta dalle Sezioni Unite, le quali hanno asserito (cfr. sentenza n. 8914/2018 sotto allegata) che «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La V Sezione sottolinea che l'articolo 571 del codice di rito ha una portata generale, mentre quella contenuta nell'articolo 613 del medesimo corpo normativo costituirebbe una deroga all'ordinario ricorso per cassazione, escludendo quindi tutte le altre ipotesi di ricorso per cassazione come per esempio l'impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame; secondo un ulteriore orientamento l'articolo 613 c.p.p. costituirebbe una norma di esclusione, non comportando alcun pregiudizio in sede costituzionale.

Il quesito alle Sezioni Unite

Nello specifico la V Sezione formulava alle Sezioni Unite la seguente fattispecie: «Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, agli artt. 571 e 613 c.p.p., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la legittimazione di questi a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali, ai sensi dell'art. 311 c.p.p.».

Il quesito è nato dal fatto che l'articolo 613 I comma c.p.p prevedeva la possibilità di ricorrere personalmente, ma con l'entrata in vigore della Riforma Orlando, Legge 23 giugno 2017 n. 103, il citato articolo è stato modificato eliminando tale facoltà all'imputato, in tal modo tutti i provvedimenti impugnati devono essere effettuati dagli avvocati iscritti nel relativo albo, ossia quello dei cassazionisti. La ratio di tale disciplina si rintraccia nella complessità di redigere un atto presso la Suprema Corte, caratterizzato da un elevato tecnicismo.

Ricorso in Cassazione, solo avvocati cassazionisti

Gli Ermellini di Piazza Cavour hanno specificato che ogni tipologia di ricorso deve effettuarsi attraverso un difensore regolarmente iscritto nell'albo speciale dei Cassazionisti.

Così come modificato l'articolo 613 del Codice di Rito non implica un contrasto normativo con l'articolo 13, 24, e 111, comma 7 della Carta Costituzionale ovvero con quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

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AVV. FRANCESCA SERVADEI

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Cassazione, sentenza n. 8914/2018

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