Per la Corte in tal caso non può dirsi rispettato l'onere di deposito della relata imposto dall'art. 369 c.p.c.

di Valeria Zeppilli - Quando si intende impugnare in Cassazione una sentenza notificata tramite posta elettronica certificata, bisogna ricordare di depositare sempre l'attestazione di conformità all'originale digitale.

Il ricorso in sede di legittimità, in caso contrario, rischia infatti di essere dichiarato improcedibile, come accaduto nella vicenda decisa dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 5588/2018 qui sotto allegata.

La vicenda

Tale pronuncia, infatti, ha decretato l'improcedibilità dell'atto di impugnazione depositato dal difensore destinatario della notificazione tramite p.e.c. della sentenza di appello, il quale si era limitato a depositare negli uffici della Corte una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata della notifica effettuata per posta elettronica. Mancavano, tuttavia, sia l'attestazione di conformità che la copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto.

Violazione dell'art. 369 c.p.c.

Per i giudici, pertanto, l'avvocato del ricorrente non ha rispettato l'onere di deposito della relata di notifica imposto dal secondo comma dell'articolo 369 del codice di rito a pena di improcedibilità del ricorso. La conseguenza per la sua impugnazione, quindi, non può che essere proprio quest'ultima.

Corte di cassazione testo sentenza numero 5588/2018
Valeria Zeppilli

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