La donazione di cosa altrui per la Cassazione anche se non è vietata è nulla per difetto di causa, salvo eccezioni, discorso diverso se ad essere donati sono beni in comunione

Donazione di cosa altrui: codice civile

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Ai sensi dell'art. 769 c.c.: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".

Ai fini della donazione è quindi necessario che il donante abbia la titolarità attuale del diritto che vuole donare al donatario, come confermato del resto dal dato letterale dell'art. 771 c.c. secondo cui "La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà."

Donazione di cosa altrui: il contrasto giurisprudenziale

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In passato diverse pronunce della Cassazione si sono pronunciate sulla legittimità o illegittimità della donazione di cosa altrui, analizzando, nella maggior parte dei casi, la possibilità di ricondurla o meno a quella dei beni futuri, che per il nostro ordinamento è nulla, salvo il caso specifico indicato dalla norma.

Inefficacia della donazione di cosa altrui

La Suprema Corte della Cassazione nella sentenza n. 1596 del 2001 ha sancito che: "la donazione

di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare".

Nullità della donazione di cosa altrui

La Cassazione civile, con ordinanza n. 12782/2013 ha chiaramente ed esaustivamente chiarito che: "La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c. c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante (…)".

Donazione di cosa altrui: le Sezioni Unite

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Dopo una dettagliata analisi delle tesi giurisprudenziali contrastanti e delle sentenze che si sono pronunciate in tema di liceità/nullità della donazione di beni altrui, la sentenza n. 5068/2016 emessa dalle Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio".

Donazione di cosa in comunione

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A questa Su ha fatto seguito un'altra importante sentenza che ha chiarito la possibilità o meno di donare cose che sono in comunione con un'altra persona. L'ordinanza n. 21503/2018 della Cassazione ha infatti disposto su questo tema che: "Reputa il Collegio che la soluzione alla quale sono pervenute le Sezioni Unite in tema di donazione di beni altrui (cfr. Cass. S.U. n. 5068/2016, secondo cui la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante (con la sola eccezione dell'ipotesi in cui nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, in quanto in tal caso la donazione vale come donazione obbligatoria di dare) sia insuscettibile di trovare applicazione all'ipotesi di donazione da parte di un solo coniuge comproprietario del bene in regime di comunione legale.

Depone in tal senso la specifica previsione di cui all'art. 184 c.c. che, con riferimento agli atti compiuti dal coniuge senza il consenso dell'altro coniuge ovvero in assenza di sua convalida, ed avvalendosi quindi di una dizione di carattere tendenzialmente onnicomprensiva, tale da estendersi a tutti gli atti dispositivi, tra cui rientra anche la donazione, prevede solo che l'atto laddove abbia ad oggetto, come nel caso di specie, beni immobili, sia solo annullabile e peraltro nel termine di cui al secondo comma dell'art. 184 c.c. (termine nel caso in esame ampiamente decorso, anche a voler reputare che la legittimazione all'azione de qua si trasmetta agli eredi del coniuge non disponente, essendo abbondantemente decorso l'anno dallo scioglimento della comunione legale, coincisa con la morte del donante). In tal caso il legislatore a fronte di atti compiuti da uno solo dei comunisti ha approntato una specifica disciplina che proprio per il suo carattere di specialità è destinata a prevalere sulla soluzione di carattere generale invece delineata dal citato precedente delle Sezioni Unite. Trattasi peraltro di un evidente riflesso della peculiare natura giuridica della comunione legale, tradizionalmente configurata come comunione senza quote (cfr. Corte Cost. n. 311/1988, la quale proprio in ragione di tale peculiare natura ha escluso che la differente soluzione prevista dall'art. 184 c.c. per gli atti dispositivi di beni posti in essere da un solo comunista, confliggesse con gli artt. 3, 24, 29 e 42 Cost.; conf. nella giurisprudenza di legittimità da ultimo, Cass. n. 8803/2017), giustificandosi in tal modo anche (cfr. Cass. n. 6575/2013) che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita."

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Cassazione Sezioni Unite 5068 - 2016

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