Il Tutor non può essere utilizzato come un autovelox, a meno che non si adottino le misure opportune per tutelare gli automobilisti

di Annamaria Villafrate - Non c'è proprio pace per i poveri automobilisti, beffati da apparecchi che non fanno esattamente quello per cui sono stati pensati. In passato c'era solo l'autovelox a rubare il sonno agli automobilisti, ora c'è anche il Tutor.

Vediamo che cosa è e se è uno strumento legittimo.

Tutor: che cos'è

Il Sistema Informativo per il controllo delle velocità (SICVE), noto come Tutor rileva la velocità media percorsa dai veicoli su tratti di strada lunghi dai 10 ai 25 km e definiti da due "portali" muniti di telecamere, uno di ingresso e uno di uscita, a cui sono collegati dei sensori posizionati sotto l'asfalto. Quando un veicolo attraversa il portale (di entrata e d'uscita), il sensore sotto l'asfalto rileva il tipo di veicolo e attiva la telecamera, che a sua volta registra la targa del mezzo, la data e l'ora del transito del veicolo. A questo punto il sistema calcola la velocità media, tenendo conto dei limiti previsti dal Codice per ogni tipo di veicolo transitato.

Tutor e autovelox: sono davvero differenti?

Il Tutor calcola la velocità media che un mezzo percorre tra due punti, l'autovelox invece misura quella istantanea in un punto definito. Meccanismi diversi, ma stessa finalità: impedire il superamento dei limiti di velocità da parte degli utenti di strade e autostrade e multare quelli più indisciplinati!

Allora perché rimaniamo sorpresi quando il verbale che commina la multa per superamento dei limiti di velocità, ci informa che è stata rilevata da un Tutor?

Semplice: ci sentiamo beffati! Tutti, in presenza del cartello "Attenzione: controllo elettronico della velocità" seguito da un apparecchio dotato di telecamera, pensiamo a un autovelox e,sbagliando naturalmente, inchiodiamo per evitare la multa. Il fatto è che subito dopo acceleriamo di nuovo, pensando di averla scampata. In realtà il primo apparecchio avvistato sulla strada non è un autovelox

, ma la porta d'ingresso del Tutor. Putroppo però non è finita qui, perché a breve distanza troviamo la porta d'uscita, che rileverà la nostra velocità media su quel tratto di strada. Insomma multa in vista! Certo, sarebbe meglio che tutti rispettassero i limiti di velocità, è innegabile però che da chi gestisce le strade ci si aspetta chiarezza e onestà … non trucchetti finalizzati a tartassare gli utenti con multe a sorpresa.

Tutor: se usati come autovelox la multa è nulla

Per fortuna l'utilizzo poco chiaro dei Tutor non è sfuggito alla magistratura. Il Giudice di Pace di Fermo, infatti, con sentenza 424/18 ha dichiarato nulla la multa notificata al conducente per eccesso di velocità rilevata da un Tutor in modalità autovelox. Della stessa idea il Giudice di Pace di Vasto, che ha ritenuto nulla una multa fatta dal Tutor utilizzato come autovelox, considerato che questo strumento è omologato e autorizzato per misurare la velocità media, non quella istantanea.

La questione quindi è: è valida oppure no la contravvenzione frutto di questo uso distorto del Tutor?

Al momento gli automobilisti fotografati da un Tutor utilizzato in modalità autovelox sarebbero sollevati dall'obbligo di pagare multe "ingannevoli" se, come previsto dalla sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, lo strumento non viene tarato una volta all'anno.

Tutor: quando e come funziona come autovelox?

Il Tutor può essere impiegato per rilevare la velocità istantanea solo in casi straordinari di particolare pericolo: cantieri o traffico intenso. In questi casi il Tutor, che normalmente prevede due portali "accoppiati", mantiene attivo solo uno dei due e quindi funziona come un autovelox. Anche in questo caso però la segnaletica stradale non è tenuta a specificare il funzionamento del Tutor in modalità autovelox. É sufficiente infatti la presenza di un segnale stradale che riporti l'avvertimento: "Controllo elettronico della velocità: Tutor attivo".

È valida la multa del Tutor in modalità autovelox?

La Circolare del Ministro degli Interni n. 10307/2009 aggiornata nella direttiva Minniti stabilisce che gli strumenti che rilevano la velocità devono essere segnalati e utilizzati con la "massima trasparenza". La Cassazione, d'accordo sul punto con sentenza n. 5997/2014 stabilisce infatti che:"... la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di "autovelox", dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione."

Insomma, la Pubblica amministrazione deve essere chiara e trasparente con gli automobilisti. Se il Tutor serve a misurare la velocità media e poi viene utilizzato come autovelox, tale utilizzo è da ritenersi illegittimo. Questo strumento è omologato infatti dal ministero dei trasporti con lo finalità di rilevare la velocità media e non quella istantanea.

Concetto perfettamente interpretato dal Giudice di Pace di Terracina che, con sentenza del 18.12.2017 che ha annullato un verbale in cui si contestava la violazione dell'art. 142 del Codice della Strada, rilevata tramite Tutor. Il Giudice di Pace ha posto l'accento sulla segnaletica, precisando che la dicitura "controllo elettronico della velocità", impiegato per indicare la presenza degli autovelox, non è del pari adeguata a segnalare la presenza di un Tutor.

Riassumendo: la multa è illegittima e il verbale può essere annullato se il Tutor non viene tarato annualmente e se non viene segnalato con la dicitura "Controllo elettronico della velocità: Tutor attivo".

Cassazione n. 5597/2014

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: