Una guida legale per comprendere la web tax, la tassa sulle prestazioni digitali in vigore dal primo gennaio 2019

di Annamaria Villafrate - Il termine web tax designa in generale tutte le leggi che si pongono l'obiettivo di disciplinare la tassazione sui guadagni delle aziende che svolgono la loro attività sul web.

Pensiamo ad esempio ai grandi colossi del web come Amazon, Facebook e Google che, pur avendo dislocati all'estero, vendono i loro prodotti e servizi in Italia.

Web tax, cos'è

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La web tax italiana, l'imposta prevista dalla legge di bilancio 2018, entrerà in vigore il primo gennaio 2019 e graverà sulle transazioni digitali. Ad essere tassate saranno infatti tutte le prestazioni di servizi eseguite con mezzi elettronici.

Natura e finalità della web tax

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La natura delle web tax è assolutamente compatibile con il sistema armonizzato dell'Iva, poiché, per come è stata concepita, la web tax è qualificabile come un' imposta indiretta su prestazioni di servizi digitali definiti, che non grava però sul consumatore finale.

Finalità della web tax

Con l'introduzione di questa imposta si vogliono colpire principalmente i colossi stranieri del web, come Google, Facebook, Amazon, che producono reddito in Italia, senza pagare le giuste imposte.

Prestazioni colpite dalla web tax

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Il comma 1011 art. 1, della legge di bilancio 27/12/2018 prevede l'applicazione della web tax (imposta sulle prestazioni di servizi B2B - business to business - ossia tra aziende) alle prestazioni di servizi eseguite tramite mezzi elettronici

  • da parte di soggetti esteri (con o senza stabile in Italia)
  • nei confronti di "soggetti residenti nel territorio dello Stato … nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio"

Che significa stabile organizzazione?

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Che cosa significa stabile organizzazione? La riposta ci viene fornita dalla lett. F-bis, comma 2 , art. 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui, con il termine stabile organizzazione ci si riferisce a "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso."

Dal dato letterale emerge che il termine "stabile organizzazione" allenta il collegamento tra tassazione e presenza fisica dell'impresa da tassare. In sostanza un'organizzazione è stabile quando ha una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, anche se essa è strutturata in modo da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Applicazione alle imprese straniere

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L'imposta, fissata nella nella misura forfettaria del 3% (inizialmente del 6%), sarà applicata a paniere di servizi digitali che verrà determinato, entro il 30 aprile 2018 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e avrà come base imponibile il corrispettivo pagato per la prestazione, al netto dell'Iva, senza che rilevi il luogo di conclusione della transazione.

L'imposta graverà sul prestatore straniero nel momento in cui effettui più di 3.000 «prestazioni qualificate» all'anno, indipendentemente dall'importo di ogni operazione.

Applicazione alle imprese italiane

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L'imposta colpirà anche il fatturato delle imprese italiane derivante dalle transazioni digitali effettuate con Google, Facebook, Booking, Apple, Expedia, Airbnb ed altri, attraverso servizi dematerializzati (piattaforme, applicazioni, magazzini virtuali, raccolta dati personali). Spetterà poi agli intermediari finanziari effettuare la trattenuta nella veste di sostituto di imposta.

Soggetti esclusi dalla web tax

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La legge di bilancio esclude l'applicazione della web tax per certi soggetti e certe operazioni:

  • contribuenti in regime forfettario;
  • contribuenti che usufruiscono del regime dei minimi;
  • imprese agricole;
  • e-commerce;
  • corrispettivi inferiori a € 30,00;
  • soggetti non residenti in Italia con una stabile organizzazione;
  • debitori non imprenditore.

Web tax e credito d'imposta

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Le imprese italiane e quelle residenti nel territorio italiano usufruiranno di un credito d'imposta pari all'imposta digitale versata sulle transazioni digitali.

Il credito d'imposta però potrà essere utilizzato soli ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e l'eventuale eccedenza dovrà essere posta in compensazione per il pagamento I.R.P.E.F, I.R.E.S, I.R.A.P e contributi I.N.P.S dei datori di lavoro e dei committenti di prestazioni Co.Co.Co e dei contributi I.N.A.L.

Versamento e compensazione del credito d'imposta possono eseguirsi solo utilizzando il modello F24 telematico a partire dal giorno 16 del mese successivo alla scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi.


Foto: 123rf.com
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