Per la Cassazione l'avvertimento deve essere dato al conducente prima di procedere all'accertamento

di Lucia Izzo - Non sussiste il reato connesso al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico e l'assunzione di stupefacenti laddove all'interessato non sia stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.


Il relativo avvertimento, infatti, deve essere dato al conducente "prima" di procedere all'accertamento mediante etilometro ove la polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 6526/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 7, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada.

La vicenda

In particolare, l'imputato, coinvolto in un sinistro stradale, era stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso e lì aveva rifiutato di prestare il consenso a sottoporsi ad accertamenti, richiesti dalla Polstrada intervenuta sul luogo dell'incidente, diretti a verificare il tasso alcolemico e l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.


Pertanto, il giudice a quo lo aveva condannato, previa riduzione per il rito prescelto, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (pena sospesa) e aveva disposto altresì la sospensione della patente per anni due e la confisca amministrativa del veicolo condotto e di proprietà dell'imputato.


Tuttavia, in Cassazione, il ricorrente evidenzia come non gli era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p., avvertimento che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, sarebbe dovuto avvenire anche in caso di rifiuto all'effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato.

Rifiuto alcoltest: non scatta il reato se manca l'avviso del diritto all'assistenza

Censura che viene condivisa dagli Ermellini i quali rammentano che, in tema di guida in stato di ebbrezza

, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento.


Sul tema, infatti, è saldo l'insegnamento rinvenibile nella sentenza delle Sezioni Unite n. 5396/2015 in cui la Corte ha precisato che l'avvertimento ex art. 114 cit. deve essere dato solo quando l'organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza e, segnatamente, "prima di procedere" all'accertamento mediante etilometro.


Il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., si legge in sentenza, scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento, per via strumentale (che ha natura indifferibile e urgente) del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche.


Tale sistema introduce, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall'esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.


Ancora, conclude la Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria, come avvenuto nel caso di specie.

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.


Cass., IV pen., sent. n. 6526/2018

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