In seguito ad una precisazione del Ministero del Lavoro la rivalutazione della pensione per avvenuta esposizione a sostanze chimiche, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133 dovrà essere moltiplicata per il coefficiente 1,50 sia ai fini della rivalutazione contributiva sia ai fini dell'importo della pensione. Tale rivalutazione dovrà essere applicata indipendentemente dal numero di anni di esposizione. (Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 10/12/2005
Inps, Messaggio 29.11.2005 n° 39042
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente




