Per la Cassazione, laddove la notifica del decreto ingiuntivo sia irregolare, il termine per proporre opposizione tardiva inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscenza del decreto stesso

di Redazione - Il termine per l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo decorre dalla conoscenza dell'atto. Lo hanno ribadito i giudici della Cassazione, con l'ordinanza n. 2608/2018 depositata il 2 febbraio scorso (sotto allegata), accogliendo il ricorso del ministero dell'interno avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardivamente proposta.

La vicenda

Nella vicenda, una società notificava alla prefettura di Ragusa un decreto ingiuntivo dell'importo di oltre seimila euro. Il ministero dell'interno proponeva opposizione deducendo tra l'altro, la violazione dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933, a mente del quale tutte le notificazioni di atti giudiziari riguardanti le amministrazioni statali devono essere notificate all'Avvocatura dello Stato. Il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile l'opposizione perché tardiva e la Corte d'appello di Catania confermava la decisione di primo grado, ritenendo che, "ai fini della opposizione tardiva

a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre pure la prova, incombente sull'opponente, della circostanza che, a causa di tale irregolarità, egli non sia stato in grado di proporre opposizione tempestiva". In particolare, il giudice di merito rilevava che il tempo residuo fra la trasmissione dell'atto dalla Prefettura all'Avvocatura dello Stato e la scadenza del termine per proporre l'opposizione tempestiva fosse sufficiente e non pregiudizievole del diritto di difesa dell'Amministrazione.

Il ministero adiva quindi la Cassazione.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: il termine decorre dalla conoscenza dell'atto e il giudice non può ridurlo

E per piazza Cavour, il ricorso è fondato. La Corte d'appello, infatti, fa correttamente applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, "ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (cfr. SS.UU. n. 14572/2007).

Tuttavia, l'interpretazione e l'applicazione che il giudice di merito ha fatto del suddetto principio, per gli Ermellini non è corretta. Si pone in effetti il problema se in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta raggiunto comunque lo scopo della notificazione, "il termine per proporre l'opposizione inizi a decorrere da tale momento ovvero resti quello originario (cioè a decorrere dalla notificazione alla Prefettura), salva la facoltà del giudice di merito di valutare la congruità del tempo residuo". Nella vicenda la Corte d'appello ha optato per la seconda soluzione, ritenendo che comunque i residui giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell'Avvocatura dello Stato fossero sufficienti ad approntare una congrua difesa. In realtà, così facendo però, rileva l'ordinanza della S.C., la corte è andata oltre il dictum delle Sezioni Unite, "che non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito il compito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo".

Se, da un lato, è vero, infatti, "che la nullità della notificazione del provvedimento monitorio non determina la proponibilità dell'opposizione sine die, dall'altro è pur vero che il termine 'congruo' per l'opposizione è quello fissato dal legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l'ingiunto ha avuto comunque conoscenza del decreto da opporre".

Deve quindi essere affermarsi il seguente principio di diritto: «In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la 'congruità' o comunque la 'sufficienza' del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva».

Ne consegue che l'opposizione, nel caso di specie, non poteva essere dichiarata inammissibile, per cui il ricorso è accolto. La parola passa al giudice del rinvio.

Cassazione, ordinanza n. 2608/2018

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