Il Notariato pubblica online un vadamecum sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento introdotte dalla legge sul testamento biologico in vigore dal 31 gennaio 2018

di Marina Crisafi - Cosa sono le Dat? Chi può farle? In che forma? A questa e ad altre domande ha risposto il Notariato, stilando un primo vademecum (sotto allegato) sulle novità introdotte dalla legge sul testamento biologico n. 219/2017 in vigore dal 31 gennaio scorso.

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Biotestamento, le novità della legge

La legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il cuore della legge, ricordano i notai, "è l'introduzione della disciplina delle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità".

Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, il vademecum

Ecco in breve cosa dice il vademecum:

Cosa sono le DAT

Le Dat, si legge nel vademecum, sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati:

- accertamenti diagnostici

- scelte terapeutiche (in generale)

- singoli trattamenti sanitari

Sono comprese nei trattamenti sanitari, anche la nutrizione e idratazione artificiale, come sancito dalla legge art. 1, comma 5.

Chi può fare le DAT?

Qualunque persona che sia

- maggiorenne

- capace di intendere e di volere

In che forma si possono manifestare le DAT?

Tramite:

- Atto pubblico notarile

- Scrittura privata autenticata dal notaio

- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente

L'atto è esentasse.

Dat: e se il paziente non è in condizioni di firmare?

La legge notarile contempla la possibilità di stipulare l'atto in presenza di due testimoni. Le Dat possono essere manifestate inoltre mediante videoregistrazione o altro dispositivo che consenta di comunicare.

Si possono revocare o modificare le DAT?

Le Dat sono revocabili o modificabili in qualunque momento

- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate

- o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

Sono valide le DAT rilasciate prima della legge sul testamento biologico?

Sì. Ricorda il vademecum, le Dat conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.

Dat: esiste un registro nazionale?

No. Al momento le Dat vengono pubblicizzate: in un registro comunale (ove già istituito) ovvero in un registro sanitario elettronico su base regionale, laddove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.

La legge prevede solo registri regionali e ciò potrebbe, ricorda il vademecum dei notai, se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive, comportare il rischio di non conoscerne le Dat.

La legge di bilancio 2018 in ogni caso ha stanziato 2 milioni di euro per un registro nazionale. E il Notariato ha quasi ultimato un registro ad hoc consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.

Dat: si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?

La legge contempla la possibilità (non l'obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui

- appaiano palesemente incongrue

- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente

- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

In caso di contrasto tra fiduciario e medico la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

Si possono nominare più fiduciari? Possono essere revocati?

Alla prima domanda, i notai esprimono parere negativo. La legge, infatti, non lo vieta, "ma sarebbe opportuno di no - si legge nel vademecum - onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico".

Il fiduciario infatti non ha l'obbligo di accettare l'incarico e può anche rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.

Il fiduciario può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dal disponente, senza obbligo di motivazione, nelle medesime forme in cui è stato nominato.

Le Dat in ogni caso conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura; in mancanza del fiduciario spetterà al giudice tutelare nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Vademecum notai Biotestamento

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