Le Sezioni Unite penali danno ai giudici di legittimità una maggiore discrezionalità, comunque vincolata agli accertamenti e alle statuizioni del giudice del merito

di Valeria Zeppilli - Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza numero 3464/2018 (qui sotto allegata), sono intervenute a chiarire l'esatta portata della nuova formulazione dell'articolo 620 del codice di procedura penale, che disciplina le ipotesi in cui la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio e che è stato di recente riformato dalla legge numero 103/2017.

Annullamento senza rinvio più frequente

Le Sezioni Unite, in sostanza, hanno spalancato le porte all'annullamento senza rinvio, precisando, dopo un attenta e approfondita motivazione, che la Cassazione lo pronuncia ogni qualvolta ritiene il rinvio superfluo e se la causa, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può essere decisa sulla base degli elementi di fatto che sono già stati accertati dal giudice del merito o sulla base delle statuizioni che questi abbia adottato e che rendono superflui ulteriori accertamenti di fatto.

Gli obiettivi del legislatore

Una simile lettura è fondata sulla valorizzazione delle intenzioni del legislatore del 2017 che, andando a toccare l'articolo 620 del codice di procedura penale, ha basato il percorso verso la razionalizzazione, la deflazione e l'efficacia delle impugnazioni anche su tale aspetto, recependo quanto già disposto dall'articolo 384 del codice di procedura civile.

Più responsabilità per i giudici di merito

La nuova interpretazione, nella sostanza, responsabilizza i giudici di merito che, per evitare la "navetta", sono quindi chiamati a motivare le loro decisioni in maniera esauriente e a indicare in maniera puntuale gli elementi posti alla base della posizione assunta in sentenza.

La discrezionalità delle valutazioni che permettono alla Cassazione di procedere all'annullamento senza rinvio, infatti, è comunque vincolata dall'evoluzione del giudizio di merito.

Corte di cassazione testo sentenza numero 3464/2018
Valeria Zeppilli

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