Ai fini del licenziamento, il requisito della forma scritta è assolto con qualsiasi modalità che comporti la trasmissione del documento al lavoratore nella sua materialità

di Valeria Zeppilli - Il licenziamento del lavoratore comminato con una missiva inviata via e-mail deve ritenersi perfettamente valido: per la Corte di cassazione, come si legge nella sentenza numero 29753/2017 (qui sotto allegata), la posta elettronica è idonea a integrare il requisito della comunicazione per iscritto previsto per il recesso datoriale dal rapporto di lavoro.

Licenziamento via mail, ricezione certa

L'importante, però, è che vi sia la certezza che l'e-mail sia stata effettivamente ricevuta dal lavoratore, certezza che, ad esempio, è innegabile quando, come nel caso di specie, il datore di lavoro produce in giudizio dei messaggi di posta elettronica inviati a sua volta dall'interessato ai colleghi, con i quali li informa della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento.

La forma scritta del licenziamento

Si ricorda che il riferimento normativo che impone la necessaria forma scritta del licenziamento è rappresentato dall'articolo 2 della legge numero 604 del 1966, in forza del quale il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento al lavoratore per iscritto, specificando anche i motivi che lo hanno determinato, pena l'inefficacia del recesso.

Proprio con riferimento a tale norma, la Corte di cassazione, nella sentenza in commento (e richiamando anche altre precedenti pronunce) ha quindi sancito testualmente che "il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità".

Corte di cassazione testo sentenza numero 29753/2017
Valeria Zeppilli

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