Per il Tribunale di Roma l'ingiustificata partecipazione alla mediazione disposta dal giudice viola il dovere di lealtà processuale

di Lucia Izzo - Il giudice può ben disporre la compensazione delle spese tra la parte soccombente in giudizio e la parte da questa chiamata in causa, non soccombente, se ques'ultima non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alla mediazione disposta in corso di causa. Tale atteggiamento, infatti, viola il dovere di lealtà processuale stabilito dall'art. 88 del codice di procedura civile.


È quanto stabilito dal Tribunale di Roma (giudice Moriconi) nella sentenza n. 22475/2017 (qui sotto allegata) pronunciatasi su una vicenda che ha visto contrapposti alcuni proprietari di immobili a piano terra e seminterrati al Comune di Roma.

La vicenda

In particolare, gli attori chiedevano risarcirsi i danni patiti dai loro beni a seguito di un'alluvione, che sarebbero derivati dall'insufficienza del sistema fognario (acque nere), nonchè dalla sua errata o insufficiente manutenzione, nonché, quanto alle acque chiare, dalla parziale occlusione dei sistemi di captazione delle acque.


Il Comune contestava ogni addebito, facendo riferimento al caso fortuito, e chiamava in causa la società deputata alla gestione e manutenzione delle fognature. Di tal che, veniva espletata CTU diretta ad appurare le cause degli allagamenti e stabilito dal Tribunale lo svolgimento di un percorso di mediazione c.d. "guidata", vale a dire con indicazioni motivazionali del Giudice per meglio orientare e indirizzare la discussione fra le parti con l'ausilio del mediatore.


Tuttavia, la mediazione si arrestava alla fase introduttiva e non dava esito favorevole a causa della mancata partecipazione della società: questa aveva, senza alcuna giustificazione, omesso di presenziare ai tre incontri disposti dal mediatore, nonostante la buona volontà degli attori che avevano accettato di rinviare il primo incontro, andato deserto, e anche il secondo al quale era presente solo il Comune.

Mediazione: non parteciparvi, senza giustificazione, viola il dovere di lealtà processuale

Per il Tribunale, la mancata adesione alla mediazione, da parte della società, appare come particolarmente grave poiché, tra l'altro, va a disattendere ingiustificatamente l'ordine del giudice legittimamente dato.


In particolare, nel caso di specie, la partecipazione alla mediazione, stante gli importanti spunti di riflessione e discussione, avrebbe potuto far raggiungere alle parti, senza difficoltà, un accordo utile per tutte e utile, soprattutto, avrebbe evitato di spingere il conflitto fino alle estreme conseguenze, vale a dire della sentenza.


Deve concludersi, secondo il giudicante, che l'inottemperanza ingiustificata delle parti al provvedimento del giudice (ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/10), che richiede l'effettiva partecipazione alla mediazione, costituisca sempre una grave inadempienza, dalla quale ben potrebbe discendere, secondo le circostanze del caso, l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; tuttavia, tale possibilità è di fatto impedita dalla lettera della norma che riconnette la sanzione alla soccombenza della parte che, nella specie, è intervenuta per il solo Comune).


Auspicando una rilettura evolutiva della norma, il giudice capitolino rammenta che la partecipazione al procedimento conciliativo è un valore a sé stante, che prescindendo dal merito e quindi dalla ragione e dal torto, non può essere ignorata, senza conseguenze, sulla base del convincimento (quand'anche successivamente avvalorato dalla decisione del giudice) di non dover incorrere nella soccombenza.


Per non lasciare impunito il comportamento della società, pertanto, il giudice fa leva sulla possibilità offerta dall'art. 92 c.p.c., che consente al magistrato di condannare una parte, indipendentemente dalla soccombenza, al rimborso delle spese, anche non ripetibili, oppure di procedere alla compensazione delle stesse in caso sia violato il dovere lealtà processuale stabilito dall'art. 88 del codice di procedura civile.


Premesso che appare evidente, conclude la sentenza, che la condanna della parte vittoriosa alle spese contiene, come il più contiene il meno, la possibilità di compensazione, si reputa giusto procedervi nei rapporti fra il Comune e la società chiamata in causa che ha trasgredito con il suo comportamento al dovere di una leale condotta processuale.

Tribunale di Roma, sent. 22475/2017

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