Se però si tratta di incapacità totale e permanente è chi vuole avvalersi del testamento che deve provare la lucidità al momento della redazione

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con la sentenza numero 28758/2017 qui sotto allegata, è intervenuta a chiarire su quale soggetto grava l'onere di provare l'incapacità del testatore al momento della redazione del testamento.

I giudici, in particolare, hanno precisato che, posto che lo stato di incapacità costituisce un'eccezione allo stato di capacità, la regola generale è che chi impugna un testamento asserendo che il testatore lo abbia redatto in un momento di incapacità è tenuto a dimostrare tale incapacità.

Incapacità totale e permanente

Una simile regola, tuttavia, non è sempre valida ma decade nel caso in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente: in tale ipotesi è chi vuole avvalersi del testamento che deve provare che la sua redazione è intervenuta in un momento in cui il de cuius era lucido.

La vicenda

Nel caso di specie, non trovandocisi di fronte a un'ipotesi di incapacità totale e permanente, erano dunque coloro che volevano far valere il difetto di capacità della testatrice a doverne dare la prova.

Nel corso del giudizio, tuttavia, tale prova non era stata raggiunta, poiché il certificato medico prodotto, attestante che la de cuius in epoca prossima alla redazione del testamento, era affetta da fenomeni patologici gravi, poteva ben riferirsia una compromissione dell'integrità fisica e non anche psichica. Inoltre, l'assistente sociale aveva dichiarato che all'epoca della redazione del testamento la defunta aveva anche risposto correttamente a delle domande che riguardavano la sua vita e la sua quotidianità ed era risultata evasiva solo su temi che non intendeva affrontare; pertanto, era consapevole e capace di autodeterminarsi.

Di conseguenza, il testamento olografo redatto dalla donna è stato definitivamente dichiarato valido dalla Corte di cassazione, non potendosi ritenere che lo stesso risulti viziato dall'incapacità di chi lo ha redatto.

Corte di cassazione testo sentenza numero 28758/2017
Valeria Zeppilli

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