La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 34240/2005) ha stabilito che è applicabile la multa ogni volta che in un condominio si utilizzano condizionatori rumorosi che provocano disturbo alle persone. La Corte ha precisato che la multa scatta ogniqualvolta 'il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa'.
In fatto
Con atto di appello datato 22 luglio 2002, convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., il difensore di G. C. A. censura la sentenza del tribunale di Genova, in composizione monocratica, che ha condannato il suo assistito alla pena di Euro 300,00 di ammenda, per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. [1], per aver recato disturbo alla quiete e al riposo della persona attraverso l’uso, anche notturno, in un impianto di condizionamento rumoroso sito presso la sua abitazione.
Con il primo motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p. e la violazione dell’art. 199 stesso codice, con conseguente nullità della sentenza, perché sono state assunte informazioni, non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, attraverso la moglie dell’imputato ed il portiere dello stabile, circa l’asservimento dei macchinari rumorosi all’appartamento dell’imputato piuttosto che ad uffici compresi nello stesso stabile e illogicità della motivazione a proposito della valorizzazione delle informazioni rese, sullo stesso argomento, dal teste Z.; con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., perché manca la prova che l’asserito disturbo coinvolgesse un numero indeterminato di persone, prospettando anche che l’inidoneità del rumore a provocare disturbo deve essere valutata in concreto e non in astratto, con l’eventualità, stante un asserito contrasto di giurisprudenza sul punto, di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
In diritto
Il primo motivo di gravame, conformemente, d’altra parte, alla qualificazione data all’atto di impugnazione, indirizzato come appello alla Corte territoriale e qui pervenuto ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., è tutto di puro fatto e, quindi, inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo, sebbene astrattamente ammissibile, nei suoi contenuti ipotetici, nel giudizio di legittimità, perché incentrato sull’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., è palesemente infondato in concreto, perché la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla prova del fatto che il rumore era avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa, tra i quali cita i testi I. e S..
È palesemente infondata, peraltro, la tesi che vi sia stata confusione erronea tra pericolo ed evento.
L’inammissibilità conseguente del ricorso impedisce ogni valutazione sul ricorso del tempo e sull’eventuale prescrizione del reato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12 lug. 2005.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2005.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza 34240/2005In fatto
Con atto di appello datato 22 luglio 2002, convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., il difensore di G. C. A. censura la sentenza del tribunale di Genova, in composizione monocratica, che ha condannato il suo assistito alla pena di Euro 300,00 di ammenda, per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. [1], per aver recato disturbo alla quiete e al riposo della persona attraverso l’uso, anche notturno, in un impianto di condizionamento rumoroso sito presso la sua abitazione.
Con il primo motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p. e la violazione dell’art. 199 stesso codice, con conseguente nullità della sentenza, perché sono state assunte informazioni, non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, attraverso la moglie dell’imputato ed il portiere dello stabile, circa l’asservimento dei macchinari rumorosi all’appartamento dell’imputato piuttosto che ad uffici compresi nello stesso stabile e illogicità della motivazione a proposito della valorizzazione delle informazioni rese, sullo stesso argomento, dal teste Z.; con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., perché manca la prova che l’asserito disturbo coinvolgesse un numero indeterminato di persone, prospettando anche che l’inidoneità del rumore a provocare disturbo deve essere valutata in concreto e non in astratto, con l’eventualità, stante un asserito contrasto di giurisprudenza sul punto, di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
In diritto
Il primo motivo di gravame, conformemente, d’altra parte, alla qualificazione data all’atto di impugnazione, indirizzato come appello alla Corte territoriale e qui pervenuto ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., è tutto di puro fatto e, quindi, inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo, sebbene astrattamente ammissibile, nei suoi contenuti ipotetici, nel giudizio di legittimità, perché incentrato sull’erronea applicazione dell’art. 659 c.p., è palesemente infondato in concreto, perché la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla prova del fatto che il rumore era avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa, tra i quali cita i testi I. e S..
È palesemente infondata, peraltro, la tesi che vi sia stata confusione erronea tra pericolo ed evento.
L’inammissibilità conseguente del ricorso impedisce ogni valutazione sul ricorso del tempo e sull’eventuale prescrizione del reato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12 lug. 2005.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2005.





